DELIBERA

                 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

 

  1. di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

a)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale

5,0 per mille

b)

Altre unità immobiliari

7,0 per mille

c)

Abitazioni locate con relativi contratti registrati

7,0 per mille

d)

Abitazioni locate a condizioni agevolate ai sensi  del IV comma dell’art. 2 della L. 431/98

6,0 per mille

e)

Abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

9,0 per mille

f)

Terreni agricoli

7,0 per mille

g)

Aree edificabili

7,0 per mille

h)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili

3,5 per mille

i)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico

3,5 per mille

l)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono ristrutturazione e recupero di immobili situati nel centro storico

3,5 per mille

 

 

 

 

2.      Le unità immobiliari pertinenziali all’abitazione principale, ancorché aventi rendita catastale autonoma, sono assoggettate all’aliquota del 5 per mille;

3.      Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché questi siano ivi residenti e regolarmente a ruolo, senza morosità per la Tarsu, il servizio idrico e il contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate fruiscono della stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, ma non beneficiano della relativa detrazione;

  1. E’ equiparata all’abitazione principale  l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 3 comma 56 L. 662/96);
  2. La detrazione per l’abitazione principale è di Euro 139,45 (£ 270.000), rapportata al periodo dell’anno  durante il quale si potrae tale destinazione; la stessa è elevata a Euro 180,76 (£ 350.000) per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall’A.S.L. di appartenenza e comunicata all’Ufficio Tributi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
  3. La finanziaria 2008 art. 1, comma 5  stabilisce un’ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
  4. La finanziaria 2008 Art. 1 comma 6 stabilisce Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.1, comma 5 della finanziaria, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.