DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
- di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
a) |
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale |
5,0 per mille |
b) |
Altre unità immobiliari |
7,0 per mille |
c) |
Abitazioni locate con relativi contratti registrati |
7,0 per mille |
d) |
Abitazioni locate a condizioni agevolate ai sensi del IV comma dell’art. 2 della L. 431/98 |
6,0 per mille |
e) |
Abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni |
9,0 per mille |
f) |
Terreni agricoli |
7,0 per mille |
g) |
Aree edificabili |
7,0 per mille |
h) |
Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili |
3,5 per mille |
i) |
Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico |
3,5 per mille |
l) |
Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono ristrutturazione e recupero di immobili situati nel centro storico |
3,5 per mille |
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2. Le unità immobiliari pertinenziali all’abitazione principale, ancorché aventi rendita catastale autonoma, sono assoggettate all’aliquota del 5 per mille;
3. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché questi siano ivi residenti e regolarmente a ruolo, senza morosità per la Tarsu, il servizio idrico e il contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate fruiscono della stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, ma non beneficiano della relativa detrazione;
- E’ equiparata all’abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 3 comma 56 L. 662/96);
- La detrazione per l’abitazione principale è di Euro 139,45 (£ 270.000), rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; la stessa è elevata a Euro 180,76 (£ 350.000) per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall’A.S.L. di appartenenza e comunicata all’Ufficio Tributi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.
- La finanziaria 2008 art. 1, comma 5 stabilisce un’ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
- La finanziaria 2008 Art. 1 comma 6 stabilisce Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all’art.1, comma 5 della finanziaria, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.