Oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE,DELLE RIDUZIONE E DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA APPLICARE ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

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Proposta n. 71 del registro generale del Settore U.O. Patrimonio/U.O.Economato.-

 

 

 

 

 

Secondo la proposta agli atti (n. 71 del registro), istruita dal dipendente ________________________, e sulla quale sono stati espressi:

 

  1. Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Capo Settore
  2. Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267-, dal Ragioniere Capo.

 

 

Predisposta nei seguenti termini:

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 N. 504 avente ad oggetto "Riordino della Finanza degli Enti territoriali", a norma dell’art.4 della legge 23/10/1992 N.421 con il quale, tra l’altro, fu istituita l’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

Visto il Regolamento sull’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2001;

CONSIDERATO

  1. che , l’art.6 del predetto decreto consente l’applicazione dell’imposta de-qua in misura variabile tra il 4 e il 7 per mille.
  2. Che , sulla base delle esigenze di bilancio di questo Ente, l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative unità immobiliari pertinenziali, ancorché aventi rendita catastale autonoma, individuate ai sensi dell’art.5 bis del Regolamento ICI, può essere confermata al 4,5 per mille;
  3. Che l’aliquota ICI relativa alle unità immobiliari ad uso abitativo che non siano concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ( circostanza da comunicare entro trenta giorni all’UFFICIO TRIBUTI del Comune) e che siano tenute locate senza i relativi contratti registrati nei termini di legge può essere confermata al 9 per mille per l’anno 2005, in relazione al periodo del perdurare di tale circostanza.
  4. Che le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché questi ultimi siano ivi residenti e regolarmente a ruolo, senza morosità per la Tarsu e il servizio idrico, fruiscono della stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali, ma non beneficiano della relativa detrazione.
  5. Che è equiparata all’abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 3 comma 56 L. 662/96).
  6. Che per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma III dell’art. 2 della L. 431/98 è opportuno stabilire un’aliquota più bassa per le abitazioni locate alle condizioni agevolate previste dalla citata norma;
  7. Che, sempre per le finalità di cui alla lettera precedente, ai sensi del comma IV, ultimo periodo, dell’art. 2 della L. 431/98 è anche opportuno stabilire un’aliquota superiore di due punti per mille a quella massima prevista, limitatamente alle abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, dando atto che il Comune di Pagani è ad alta tensione abitativa ai sensi dell’art. 1 del D.L. 551/1988, convertito con la L. n. 61/1989.
  8. Che la detrazione per l’abitazione principale può essere confermata in EURO 139.45 (lire 270.000) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  9. Che si può confermare in EURO 180.76 (£ 350.000)la detrazione per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico, il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall’A.S.L. di appartenenza e comunicata all’Ufficio Tributi ai sensi dell’ art. 12 del regolamento ICI approvato dal C.C. in data 07/04/2001– verbale N. 17.

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 ;

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 446/97;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi d.lgs.267/2000:

  1. di Regolarità Tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato;
  2. di Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

  1. di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
  1. Unità immobiliari adibita ad abitazione principale.......................................4,5 per mille
  2. Altre unità immobiliari.................................................................. .............6,6 per mille
  3. Abitazioni locate con relativi contratti registrati.............................. ...........6,6 per mille
  4. Abitazioni locate a condizioni agevolate ai sensi
  5. del IV comma dell’art. 2 della L. 431/98............................................ .........5,5 per mille

  6. Abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati
  7. contratti di locazione da almeno due anni……………………………….....9,0 per mille

  8. Terreni agricoli...................................................................................... ....6,0 per mille
  9. Aree edificabili.................................... 7,0 per mille
  10. Aliquota agevolata a favore proprietari che eseguono interventi volti al

Recupero di unità immobiliari inagibili.........................................................3,5 per mille

f) Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti

al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico....3,5 per mille

  1. Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono ristrutturazione

e recupero di immobili situati nel centro storico...........................................3,5 per mille;

  1. Di confermare, altresì, per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale in € 139,45, come per l’anno 2004;
  2. Di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art.52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’art.1, comma 1, lett.s), n.1 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n.506;
  3. Di disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;
  4. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005, così come disposto dall’art.172, comma 1, lett.e), del D.lgs. 267/2000;
  5. Di stimare, sulla base dei risultati dell’anno 2004 e degli accertamenti effettuati , un gettito complessivo I.C.I. per l’anno 2005 di euro 2.500.000,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2005;
  6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, del D.lgs. 267/2000.

· Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente alla affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgv 18.08.2000 n. 267;

· Di dichiarare, con unanime separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgvo 18.08.2000 n. 267