Premesso che l’art. 172, comma 1 lett. E), del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 prevede che tra gli allegati al bilancio di previsione vi siano le deliberazioni con le quali vengono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 che testualmente recita:

“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente”:

<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento>>.

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Riscontrata la necessità di procedere alla determinazione delle aliquote dei tributi al fine di supportare la quantificazione dei proventi riportati in bilancio;

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2 lett. F), e art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nella competenza della Giunta Comunale;

 

Dato atto che sono stati preventivamente acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

 

          Con voti unanimi legalmente resi:

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Con effetto dal 1° gennaio 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è confermata nella misura del 6 per mille;

 

2.      Con effetto dal 1° gennaio 2005 è confermata la detrazione per abitazione principale nella misura di € 104,00 annue.