PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

 

-          che con deliberazione consiliare n. 79, del 20.10.1998, resa esecutiva in data 23.10.1998, veniva approvato il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

-          che con successiva deliberazione consiliare n. 13 del 08/04/2003, esecutiva in data 21/04/2003 e con deliberazione consiliare n. 15 del 02/04/2007, esecutiva in data 26/04/2007, venivano apportate allo stesso regolamento modifiche ed integrazioni;

-          che con deliberazione consiliare n. 7 del 22/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, venivano deliberate le seguenti aliquote, detrazioni e valore venale:

a.      aliquota del 6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari ad € 103,29 (£. 200.000);

b.      aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

c.       valore venale delle aree fabbricabili nel Comune di Fisciano quantificato nell’importo di   €68,57 mq, quale prezzo in comune commercio. 

Verificato che

-     l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 3,        comma 53, della Legge n. 662 del 23/12/96 e successive modificazioni, prevede la deliberazione     annuale dell’aliquota ICI, in misura non inferiore al 4 per  mille e non superiore al 7 per mille e la    possibilità della sua diversificazione, entro tale limite;

-          l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

-          l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-          il comma 156 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha modificato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 reintroducendo la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;  

-          in base a quanto stabilito dall’art. 9 del Regolamento Comunale ICI, “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

Verificato che

-          l’articolo 4, comma 1, del d. l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce che “ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del D. lgs. 30.12.92, n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti

-          passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,”;

-          ai sensi del comma 1, lettera g, dell’articolo 59, del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni possono     determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,

  -          al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;

-          l’art. 7 del citato regolamento ICI stabilisce che per le aree fabbricabili il valore da considerare è    quello venale in comune commercio, alla data del primo gennaio dell’anno d’imposizione;

-          allo stesso articolo 7 del Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili, si chiarisce che non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli approvati con apposita deliberazione, da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio annuale;

Vista la nota proveniente dall’area tecnica, prot. UTC n. 64 del 21/01/08, acquisita al prot. A.G.R. n. 219 del 23/01/2008 relativamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili;

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 20 dicembre 2007 (G.U. n. 302 del 31/12/2007) è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;

Richiamato l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli immobili derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del D.L. n. 262/2006;

Richiamata, altresì,la legge 24 dicembre 2007, n. 244” Legge finanziaria 2008, ed in particolare:

-   l’articolo 1, comma 5, il quale ha istituito, in aggiunta della detrazione ordinaria, una nuova detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari censite nelle categorie da A/2 ad A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

-      l’articolo 1, comma 7, il quale prevede che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della nuova detrazione per l’abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal Comune salvo conguaglio;

-     l’articolo 1, comma 287, il quale prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai Comuni a titolo del minor gettito ICI per la detrazione sull’abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’anno 2007;

Ritenuto che è necessario assicurare un incremento di gettito e valutato che tale obiettivo  potrà essere conseguito mediante:

-l’aumento  fisiologico del gettito dovuto ai nuovi insediamenti edilizi;

-l’incidenza sul gettito ordinario del recupero dell’evasione per le annualità d’imposta;

-la nuova determinazione dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili;

Ritenuto, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2008, le aliquote e detrazioni stabilite per l’anno 2007, e che pertanto l’aliquota ridotta può essere confermata al 6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

Visto  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso  sulla proposta  ai sensi dell’art. 49,del   D. Lvo 267/2000 –  Il  Responsabile del Servizio. F.to Annamaria Anastasio;

Sentiti gli interventi dei consiglieri così come riportati nell’allegato resoconto integrale della seduta;

Con voti favorevoli n. 17, su presenti e votanti n. 20- (  Sindaco, Avv. Tommaso Amabile – Presidente Rag. Giovanni Sessa), consiglieri -  ( Ing. Antonio Pierri, Geom. Alfonso Ruggiero, Dott. Vincenzo Sica, Dott. Domenico Sessa, Ing. Michele Sessa, Sig. Antonio Landi, Dott. Antonio Pierri, Dott. Rosario Pacifico, Dott. Attilio Maurano, Sig.ra Maria Grazia Farina, Sig. Rocco Iannone, Dott. Truda Papa Rocco, Dott.ssa Vincenza Ascolese, Sig. Giovanni Amoruso e  sig. Andrea Landi), Astenuti n. 3   (Prof. Diego Landi, Ing. Gaetano Barra, e  Prof. Giuseppe Campanile). 

 

DELIBERA

 

 

 

1)      Di confermare ed applicare per l’anno 2008 le aliquote agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) nel seguente modo:

 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                     6 per mille

 

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune.

 

           ALIQUOTA ORDINARIA                                                                                           7 per mille

-          per tutte le altre unità immobiliari;

 

2)   Di confermare per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale di                  € 103,29

       3)  Di dare atto che oltre alla detrazione di cui al punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n, 244;

       4) di adeguare per l’anno 2008, il valore venale delle aree fabbricabili nel Comune di Fisciano nell’importo di   € 73,79 mq, quale prezzo in comune commercio come risulta dalla nota proveniente dall’area tecnica, prot. UTC n. 64 del 21/01/2008;

3) di inviare il presente provvedimento nei termini previsti dall’articolo 52, comma 2, del d. lgs. n. 446/97, alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze;

 

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata esecutività;

 

Il  CONSIGLIO COMUNALE

 

     Con separata analoga votazione;

DELIBERA

 

Di dichiarare, altresì,  la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,  comma 4,  del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.