IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE RISORSE

 

PREMESSO

 

-        che con deliberazione consiliare n. 79, del 20.10.1998, resa esecutiva in data 23.10.1998, veniva approvato il Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

-        che con successiva deliberazione consiliare n. 13 del 08/04/2003, esecutiva in data 21/04/2003 venivano apportate allo stesso regolamento modifiche ed integrazioni;

-        che con deliberazione giuntale n. 100 del 25.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, venivano confermate per l’anno 2004 le tre aliquote già adottate nell’anno precedente e così distinte:

a. aliquota del 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari ad € 103,291 (£. 200.000);

c. aliquota del 6 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d. aliquota del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

-        che l’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23/12/96 e successive modificazioni, prevede la deliberazione annuale dell’aliquota ICI, in misura non inferiore al 4 per  mille e non superiore al 7 per mille e la possibilità della sua diversificazione, entro tale limite;

-        che lo stesso articolo prevede che la mancata deliberazione delle aliquote, entro il termine previsto, comporta l’applicazione per legge dell’aliquota nella misura minima del 4 per mille;

-        che l’articolo 4, comma 1, del d. l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce che “ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del D. lgs. 30.12.92, n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché, per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale”;

-        che in base a quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento Comunale ICI, le aliquote sono deliberate dall’organo comunale competente, entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione;

-        che l’art. 5 del citato regolamento ICI stabilisce che per le aree fabbricabili il valore da considerare è quello venale in comune commercio, alla data del primo gennaio dell’anno d’imposizione;

-        che ai sensi dell’articolo 59, lettera e, del d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni possono determinare periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso;

-        che all’articolo 5 del Regolamento sull’imposta comunale sugli immobili, si chiarisce che non si fa luogo ad accertamento di loro maggiore valore, nei casi in cui l’imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli approvati con apposita deliberazione, da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio annuale;

-        Vista la nota proveniente dall’area tecnica prot. UTC 689 del 21/02/05, che in allegato alla presente forma parte integrante della stessa relativamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili ;

-        Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 in materia di imposta comunale sugli immobili;

-        Visto il decreto legge n. 14 del 31.03.2005 che ha differito il termine di approvazione del bilancio al 31 maggio 2005;

-        Visto l’art. 27, comma 16, della Legge 28.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, dei tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-        ritenuto di determinare le aliquote per l’anno 2005, riconfermando quelle stabilite per l’anno 2004, precisando che l’aliquota ridotta del 5 per mille è da intendersi, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l’aliquota del 6 per mille è da intendersi per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

PROPONE

ALL’ASSESSORE ALLE FINANZE

DI SOTTOPORRE ALLA GIUNTA

 

 

1) di confermare anche per l’anno 2005 le seguenti aliquote:

a. aliquota del 5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari ad € 103,291 (£. 200.000);

c. aliquota ordinaria del 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

2)    di adeguare il valore venale delle aree edificabili nel Comune di Fisciano nell’importo di €66,17 mq, quale prezzo in comune commercio come risulta dalla nota proveniente dall’area tecnica prot. UTC 689 del 21/02/2005, che in allegato alla presente forma parte integrante della stessa;

3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.