IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Considerato che con Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 venne istituita l’imposta comunale sugli immobili (I. C. I.) determinabile nell’aliquota dal 4 al 6 per mille, elevabile al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

        

Visto il Regolamento generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2007, immediatamente eseguibile;

        

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2007, immediatamente eseguibile; 

      

Visto l’art. 1, comma 156 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) che ha sostituito la parola “Comune” con la seguente “Consiglio Comunale” dell’art.6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

 

Visto che per l’anno 2007 occorre procedere alla determinazione della misura dell’imposta;

 

Ricordato che per  l‘anno 1999, con atto consiliare n. 17/99, l’aliquota I. C. I. venne fissata al 5 per mille e che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.1999, esecutiva, venne deliberata l’aliquota ICI, per l’anno 2000, nella misura del 4 per mille;

 

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione dell’aliquota da applicarsi per l’anno 2007;

 

Visto l’art. 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), modificando l’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare:

§      le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef;

§      le tariffe dei servizi pubblici locali;

§      regolamenti relative alle entrate degli enti locali

sono fissati non più entro il 31.12 ma entro la data di deliberazione del bilancio di previsione. 

Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che oltre a riconfermare quanto già disciplinato dall’art. 27, c. 8 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha aggiunto che in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendo prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti.

Visto il  D.M. 30/11/2006 del Ministro dell’Interno  che ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali al 31 marzo 2007 e che con successivo decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 2007 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli enti locali al 30 aprile 2007; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49,1 comma del  T.U.E.L.  D.  L.gsv. del 18. 08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 13, su numero 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

delibera

1.       La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta.

2.       di determinare l’aliquota I.C.I. per l’anno 2007, nella misura del 4 (quattro) per mille e la detrazione di Euro 103,29 (centotre/29) per l’abitazione principale prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992);

3.       di rendere il presente atto deliberativo, con  separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con voti favorevoli  n. 13 su n. 13 consiglieri presenti e votanti;