Questo Comune è esente dall’applicabilità dell’imposta per i terreni agricoli in quanto ricadente in area montana, delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984.
Per le unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., con patto di futura vendita, si applica una detrazione d’imposta di € 106,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di utilizzazione dell’abitazione stessa, indipendentemente dalla quota di proprietà.
AGEVOLAZIONI SULLE DETRAZIONI. ( Art. 3 del Regolamento)
Sono state previste detrazioni diversificate limitatamente :
· Agli anziani o disabili che prendono la residenza negli istituti di ricovero spetta la detrazione di € 212,00, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata;
· Agli invalidi, che presentano la certificazione rilasciata dall’ente pubblico di appartenenza, ed agli ultrasessantacinquenni che dimostrino di possedere i seguenti DUE REQUISITI:
1. Reddito imponibile inferiore a 7.000, 00 € annui (da documentare con copie certificazioni fiscali)
2. UNICO occupante dell’immobile costituente l’abitazione principale (da documentare con situazione di famiglia)
viene riconosciuta la detrazione per l’abitazione principale pari a € 212,00 , purché, annualmente, entro i termini fissati per la presentazione della denuncia dei redditi, verranno presentati i documenti previsti ai punti 1. e 2.
3. per i disabili, riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/92, con invalidità permanente al 100% e titolari di indennità di accompagnamento e per soggetti passivi di imposta che hanno nel proprio nucleo familiare ( situazione di famiglia ) disabili con la stessa invalidità ai quali viene corrisposta l’indennità di accompagnamento (certificazione ASL) viene riconosciuta la detrazione per l’abitazione principale pari a € 212,00, sempre che le certificazioni racchiuse tra le parentesi tonde ai punti precedenti vengano presentate per la prima volta entro i termini fissati per la presentazione della denuncia dei redditi. Il venir meno delle condizioni previste nel presente articolo devono essere denunciate entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.
AREE FABBRICABILI ( Art. 2 del Regolamento )
Il valore venale delle aree fabbricabile collocate all’interno delle zone individuate nel Piano regolatore Generale, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona, è stato così stabilito:
Zona B € 30,00 al mq.
Zona C € 25,00 al mq.
Zona D1 € 20,00 al mq.
Zona D2 € 15,00 al mq.