COMUNE DI COLLIANO

Provincia di Salerno

SERVIZI TRIBUTARI

 

TEL. 0828992018    FAX 792002

 

 

INFORMAZIONI TRIBUTARIE

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I.C.I.

 

Con delibera G.C. n. 52 del 14.4.2005, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolanmento I.C.I., in particolare:

 

            A decorrere dall’1.1.2005, l’aliquota per questo comune è stata RIDOTTA  dal 6 al  5 per mille.     

 

                Questo Comune è esente dall’applicabilità dell’imposta per i terreni agricoli in quanto ricadente in area montana, delimitata ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977, n. 984.

 

                Per le unità immobiliari, adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli I.A.C.P., con patto di futura vendita, si applica  una detrazione d’imposta di € 106,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione. Se l’unità immobiliare  è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota di utilizzazione dell’abitazione stessa, indipendentemente dalla quota di proprietà.

AGEVOLAZIONI SULLE DETRAZIONI. ( Art. 3 del Regolamento)

                Sono state previste detrazioni diversificate limitatamente :

·        Agli anziani o disabili che prendono la residenza negli istituti di ricovero spetta la detrazione di € 212,00, a condizione che l’abitazione principale non risulti locata;

·        Agli invalidi, che presentano la certificazione rilasciata dall’ente pubblico di appartenenza, ed agli ultrasessantacinquenni che dimostrino di possedere i seguenti DUE REQUISITI:

1.        Reddito imponibile inferiore a 7.000, 00 € annui (da documentare con copie certificazioni fiscali)

2.        UNICO occupante dell’immobile costituente l’abitazione principale (da documentare con situazione di famiglia)

viene riconosciuta la detrazione per l’abitazione principale pari a € 212,00 ,  purché, annualmente, entro i termini fissati per la presentazione della denuncia dei redditi, verranno presentati i documenti previsti ai punti 1. e 2.

3. per i disabili, riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 104/92,  con invalidità permanente al 100% e titolari di indennità di accompagnamento e per soggetti passivi di imposta che hanno nel proprio nucleo familiare ( situazione di famiglia ) disabili con la stessa invalidità  ai quali viene corrisposta l’indennità di accompagnamento (certificazione ASL) viene riconosciuta la detrazione per l’abitazione principale pari a 212,00, sempre che le certificazioni  racchiuse tra le parentesi tonde ai punti precedenti vengano presentate per la prima volta  entro i termini fissati per la presentazione della denuncia dei redditi. Il venir meno delle condizioni previste nel presente articolo devono essere denunciate entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

 

 

VERSAMENTI DI IMPOSTA  ( Art. 7  co.3 del Regolamento )

                  “L’IMPOSTA DOVUTA DEVE ESSERE CORRISPOSTA  UNICAMENTE MEDIANTE  VERSAMENTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA COMUNALE…. “ ( i versamenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno ( per l’acconto) e il 20 dicembre (per il saldo) di ogni anno. Entro il 30 giugno, ovviamente,  può essere versata l’intera imposta. )

 

 

 

IL NUMERO DI CONTO CORRENTE E’:
22212849
Intestato a: COMUNE DI COLLIANO I.C.I. - SERVIZIO TESORERIA -

 

 

 

 

AREE FABBRICABILI ( Art. 2 del Regolamento )

Il valore venale delle aree fabbricabile collocate all’interno delle zone individuate nel Piano regolatore Generale, in riferimento alla classificazione di ciascuna zona, è stato così stabilito:

Zona B                                    30,00             al mq.

Zona C                                    25,00            al mq.

Zona D1                        20,00            al mq.

Zona D2                        15,00            al mq.

 

             

 

ABITAZIONE PRINCIPALE (Art. 4 del Regolamento)

Oltre quelle previste dalle leggi, si considerano abitazioni principali:

 a) le pertinenze dell'abitazione principale, limitatamente a  n. 1 box o garage Cat.C/6,  n. 1 deposito Cat. C/2,  purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facoltà di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;

b) quelle concesse, in modo stabile e continuo ,  in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado,  da questi utilizzata come abitazione principale e che abbiano stabilito la propria residenza e domicilio in questo comune. Le concessioni devono essere dimostrate con atto registrato, con scrittura privata  o con  autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 di entrambi i congiunti, concessionario e concedente,  da produrre entro 60 giorni dalla concessione. La detrazione spetta dalla data di concessione risultante dalle certificazioni presentate e comunque, se mancante o indicata con data retroattiva, la data utile  ai fini della detrazione decorre  da 60 giorni prima  della data di presentazione al protocollo del Comune

c) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .

d) L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani di età superiore a 70 anni che stabiliscano la propria residenza e domicilio presso parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado, a condizione che la stessa non risulti locata.

e) per i cittadini italiani residenti all’estero, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare , non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che il soggetto passivo presenti al Comune una dichiarazione sostitutiva o autocertificazione dalla quale risulti che le agevolazioni previste per abitazione principale non siano utilizzate per altri immobili posti in comuni diversi.

 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE ( Art. 10 del Regolamento )

L’istituto è stato introdotto nella  disciplina dell’I.C.I. Esso permette  a tutti i contribuenti di giungere alla definizione  degli accertamenti , concordando i termini della pretesa con l’ufficio all’esito di un contraddittorio sulle rispettive posizioni. ( Norma istitutiva dlgs 19/6/97, n. 218 – Fonte del Ministero delle Finanze: circolare  n. 235/E dell’8/8/97)

 

                Nel caso non sia stata constatata alcuna violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’infrazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è sempre possibile ricorrere al  “ RAVVEDIMENTO OPEROSO “,  che consiste nella spontanea riparazione degli errori o delle omissioni con la concessione di una sostanziosa riduzione della sanzione. ( Norma istitutiva: Art. 13 dlgs 18/12/97, n. 472 -  Fonte del Ministero delle Finanze: circolare n. 180 del 10/7/98 ( aspetti generali ); circolare  n. 184 del 13/7/98 ( tributi locali )

 

 

Per maggiori dettagli ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio tributi  TEL. 0828 992018

 

 

Colliano, 20/4/2005

 

                                                                                                            Il Funzionario Responsabile

                                                                                                                        D.ssa LARDO