1) Di stabilire per l’anno 2008 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali con relative pertinenze e l’aliquota del 7 per mille per le altre case, gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
2) Dare atto che si considerano abitazioni principali anche le unità abitative di proprietà del contribuente nelle quali i suoi familiari ( coniuge, parenti entro in II grado e affini entro il I grado ) risiedono abitualmente a titolo gratuito, per cui anche per dette unità abitative si applica l’aliquota del 4,5 per mille;
3) Di fissare, altresì, in €. 104,00 la detrazione annua per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, con l’integrazione prevista dall’art. 1 comma 5 della legge n. 244 del 24/12/2007 ( finanziaria 2008 ), e dando atto che tale detrazione spetta una sola volta anche in presenza di più unità abitative di proprietà del contribuente nelle quali i suoi familiari ( coniuge, parenti entro in II grado e affini entro il I grado ) risiedono abitualmente a titolo gratuito;