Provincia di Salerno
ESTRATTO DELIBERA C.C. N° 75 DEL 30.12.2009
Visto il decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e s.m.i. che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 della legge 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare il comma 156, che prevede che con l’entrata in vigore della legge finanziaria 2007 (1.1.2007) le aliquote ICI diventano di competenza dei Consigli Comunali;
Richiamato il D.L. n.93/2008 convertito con legge 24.07.2008 n. 126 che, all’art. 1 comma 7, testualmente recita:
“7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regione e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 174, della legge 311/2004 w successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei termini fissati ai sensi dell’art. 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 691, 692 e 693 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l’esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n.20, come modificato, da ultimo, dall’articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.”
Dato atto che per l’abitazione principale l’imposta non è dovuta;
Vista la delibera n. 03 del 31.01.2009, così come integrata con la successiva n. 25 del 06.05.2009, con la quale il Consiglio Comunale confermava per l’anno 2009 l’applicazione delle aliquote ICI determinate per l’anno 2008 nella misura del 7/1000 per tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili diverse dall’abitazione principale, dando atto che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con delibera C.C. n. 04/2007 e 10/2007, l’imposto di scopo veniva applicata per il quinquennio 2007-2011 nella misura dello 0,5/1000;
Vista la successiva delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06.05.2009 con la quale si precisava che si intendevano confermate per l’anno 2009 sia l’aliquota ICI del 6/1000, sia le detrazioni d’imposta per abitazione principale adottate con delibera di C.C. n.10/2008 esclusivamente per quelle situazioni non rientranti nei casi di esenzione previsti dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito con legge 126/2008;
Visto il TUEL approvato con D.lvo n.267 del 18.08.2000;
Richiamato il D.L. n.112/2008 convertito con legge 133/2008;
Visto il regolamento ICI approvato con delibera consiliare n. 14 del 30.03.2009 e s.m.i.;
Visto il D.L. n.515/1994 convertito con legge n.596/1994 e s.m.i.;
Visto il regolamento generale delle entrate comunali;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso dal responsabile dell’area economico/finanziaria;
Con votazione………………….
1)- di confermare per l’anno 2010:
a)- l’aliquota ICI del 6/1000 e le detrazioni d’imposta per abitazioni principali previste con delibera C.C. n.10 del 07.03.2008, esclusivamente per quelle situazioni non rientranti nei casi di esenzione previsti dall’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito con legge 126/2008;
b)- l’applicazione delle aliquote I.C.I. determinate per l’anno 2009 nella misura del 7/1000 per tutte le unità immobiliari ed aree fabbricabili diverse dall’abitazione principale;
2)- dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con delibera di C.C. n.04/2007 e 10/2007, l’imposta di scopo viene applicata per il quinquennio 2007-2011 nella misura dello 0,5/1000.
Parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico/contabile.
Lì 02.12.2009
IL RESPONSABILE
- F/to Rag. Francesco Conte -