DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 23/04/2007

 

-          Il Sindaco, legge al Consiglio Comunale la propria proposta avente per oggetto “Determinazione            aliquota comunale Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007”

-    Dopo ampia e proficua discussione.

 

      Acquisito il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,

      al sensi dell'art. 49 del D.lels. 267/2000,

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

 

      Con votazione Unanime favorevole, espressa nella forma palese,

 

D E L I B E R A

 

     1) Di approvare, la proposta del Sindaco, avente per oggetto " Determinazione aliquota comunale

         Imposta Comunale sugli immobili ‑ anno 2007”, che alla presente si allega quale elemento integrante

         e sostanziale.

     2) Demanda al Responsabile del Servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e successivi alla

          presente deliberazione.

 

         Con separata votazione, espressa nella forma palese. a voti unanimi favorevoli, al sensi dell'art. 134,

         comma 4 del D.12s. 267/2000. il presente atto è dichiaro immediatamente eseguibile.

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Il Sindaco‑ Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21.20.

 

 

COMUNE DI CASTELCIVITA

-  Provincia di Salerno -

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: Determinazione aliquota comunale Imposta Comunale sugli Immobili anno 2007.

 

VISTO L’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale veniva istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con e per l’anno successivo…”;

 

RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell’ art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2006, che ha fissato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2007 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2007. Con Decreto Ministeriale del 19/03/2007 (in G.U. n. 71 del 26/03/2007 Serie Generale) il termine è stato differito al 30/04/2007;

 

VISTO, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “…salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;

 

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze della abitazione principale, nel senso che “…. Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze…..deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze…”;

 

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 16/4/2007, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;

 

VISTO che bisogna determinare per l'anno 2007 le aliquote e le detrazioni per abitazione principale dell'I.C.I.;

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998;

 

P R O P O N E

 

1) di stabilire per l'anno 2007, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- aliquota ordinaria: 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;

- aliquota per l’abitazione principale del soggetto passivo, da intendersi, salvo prova contraria,  quella di residenza anagrafica , e sue pertinenze: 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;

 

2) di stabilire, altresì, la detrazione per l'abitazione principale, così come intesa al punto precedente,

 e le relative pertinenze nella misura di € 105,00 (centocinque virgola zero). E’ considerata abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al 1° grado) alle seguenti condizioni:

a)- che il titolare del diritto trasmetta apposita comunicazione al Comune entro la scadenza  per il versamento della prima rata (solo per l’anno 2007 tale comunicazione potrà essere trasmessa entro il  10/12/2007);

b)- che il fabbricato oggetto della comunicazione sia adibito a dimora abituale da parte del parente e dei suoi familiari e che gli stessi vi detengano la residenza anagrafica;

 

3)- Di stabilire, infine, che alle abitazioni principali occupate  da nuclei familiari in cui sia presente un disabile o un infermo non autosufficiente con invalidità riconosciuta del 100% e che non svolgano attività lavorativa e non percepiscono indennità di accompagnamento, una ulteriore detrazione di € 52,00 da aggiungersi alla detrazione di € 105,00.

 

4) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della relativa deliberazione

sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze

così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.

 

5)- Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.           134 del  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

      Li 16 aprile 2007

               IL SINDACO                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

     Prof. Attilio TANCREDI                                                            Giuseppe  NISI