PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 24.05.2010 AD OGGETTO "Imposta Comunale Immobili 2010-Determinazione aliquote e agevolazioni.Provvedimenti.

Estratto del deliberato:

Di determinare l’aliquota ordinaria, le aliquote agevolate spettanti ai soggetti residenti per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e le detrazioni di imposta da applicare relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2010, con effetto retroattivo dal 01/01/2010, nelle misura indicata nella scheda allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a conferma delle determinazioni assunte per il precedente esercizio finanziario;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7/2010

 

6        per mille          aliquota ordinaria. 

Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I.C.I. i possessori, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale ovvero di aree edificabili, purchè tali immobili risultino siti nel territorio comunale.

 

4,5      per mille          aliquota ridotta.

E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), unità immobiliari site nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale.

 

Ai soggetti titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta altresì una detrazione di imposta di €.103.29. Tale detrazione di imposta è da considerare estesa al titolare di altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e ad essa assimilabili, cioè unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale. Inoltre il titolare di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che è titolare anche di pertinenze come definite nel vigente regolamento,  ha la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Sono esenti da I.C.I.:

-       i terreni agricoli;

-       i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralità previsti dalla legge;

le aree edificabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché su tali terreni persista il concreto ed effettivo esercizio di un’attività agricola diretta.