PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 24.05.2010 AD OGGETTO "Imposta Comunale Immobili 2010-Determinazione aliquote e agevolazioni.Provvedimenti.

Estratto del deliberato:

Di determinare l’aliquota ordinaria, le aliquote agevolate spettanti ai soggetti residenti per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e le detrazioni di imposta da applicare relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2010, con effetto retroattivo dal 01/01/2010, nelle misura indicata nella scheda allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a conferma delle determinazioni assunte per il precedente esercizio finanziario;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7/2010

 

6        per mille          aliquota ordinaria. 

Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I.C.I. i possessori, a titolo di propriet�  o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di unit�  immobiliari ad uso residenziale e non residenziale ovvero di aree edificabili, purchè tali immobili risultino siti nel territorio comunale.

 

4,5      per mille          aliquota ridotta.

E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a propriet�  indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di propriet�  o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), unit�  immobiliari site nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale.

 

Ai soggetti titolari di unit�  immobiliari adibite ad abitazione principale spetta altresì una detrazione di imposta di €.103.29. Tale detrazione di imposta è da considerare estesa al titolare di altre unit�  immobiliari oltre all’abitazione principale e ad essa assimilabili, cioè unit�  immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unit�  immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale. Inoltre il titolare di unit�  immobiliare adibita ad abitazione principale, che è titolare anche di pertinenze come definite nel vigente regolamento,  ha la possibilit�  di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Sono esenti da I.C.I.:

-       i terreni agricoli;

-       i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralit�  previsti dalla legge;

le aree edificabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivit�  a titolo principale, purché su tali terreni persista il concreto ed effettivo esercizio di un’attivit�  agricola diretta.