DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 DEL 24.05.2010 AD OGGETTO "Imposta Comunale Immobili 2010-Determinazione aliquote e agevolazioni.Provvedimenti.
Estratto del deliberato:
Di determinare l’aliquota ordinaria, le aliquote agevolate spettanti ai soggetti residenti per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e le detrazioni di imposta da applicare relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2010, con effetto retroattivo dal 01/01/2010, nelle misura indicata nella scheda allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, a conferma delle determinazioni assunte per il precedente esercizio finanziario;
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7/2010
6 per mille aliquota ordinaria.
Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I.C.I. i possessori, a titolo di propriet� o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di unit� immobiliari ad uso residenziale e non residenziale ovvero di aree edificabili, purchè tali immobili risultino siti nel territorio comunale.
4,5 per mille aliquota ridotta.
E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di propriet� o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), unit� immobiliari site nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale.
Ai soggetti titolari di unit� immobiliari adibite ad abitazione principale spetta altresì una detrazione di imposta di €.103.29. Tale detrazione di imposta è da considerare estesa al titolare di altre unit� immobiliari oltre all’abitazione principale e ad essa assimilabili, cioè unit� immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unit� immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale. Inoltre il titolare di unit� immobiliare adibita ad abitazione principale, che è titolare anche di pertinenze come definite nel vigente regolamento, ha la possibilit� di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Sono esenti da I.C.I.:
- i terreni agricoli;
- i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralit� previsti dalla legge;
le aree edificabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivit� a titolo principale, purché su tali terreni persista il concreto ed effettivo esercizio di un’attivit� agricola diretta.