COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

PROVINCIA DI SALERNO

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I. C. I.

 

Allegato alla deliberazione della Consiglio Comunale n.7 del 26/04/2007

 

Aliquote e detrazioni di imposta I.C.I. da applicare nell’esercizio finanziario 2007.

 

6       per mille    aliquota ordinaria. 

Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I.C.I. i possessori, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale ovvero di aree edificabili, purchè tali immobili risultino siti nel territorio comunale.

 

4,5    per mille    aliquota ridotta.

E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), unità immobiliari site nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale.

 

Ai soggetti titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta altresì una detrazione di imposta di €.103.29. Tale detrazione di imposta è da considerare estesa al titolare di altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e ad essa assimilabili, cioè unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale. Inoltre il titolare di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che è titolare anche di pertinenze come definite nel vigente regolamento,  ha la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

Sono esenti da I.C.I.:

-         i terreni agricoli;

-         i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralità previsti dalla legge;

-         le aree edificabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché su tali terreni persista il concreto ed effettivo esercizio di un’attività agricola diretta.

 

 RITENUTO fissare nella misura di €. 3,00 l'importo al disotto del quale i versamenti di imposta non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati.