DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 07.04.2005
Visto il D.Lgs.n.504/92 e s. m. i. concernente il riordino della finanza degli Enti Territoriali ed in particolare l’art.1 che prevede l’istituzione a decorrere dall’anno 1993 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.),
Visto l’art.6, come sostituito dall’art.3 comma 53 della legge 662/1996, del suddetto D.Lgs., il quale disponge che l’aliquota viene stabilita dal Comune con delibera da adottare entro il 31 dicembre d’ogni anno, con effetto per l’anno successivo, con la possibilità di diversificare le aliquote I.C.I. fermo restando che il gettito complessivamente previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato ai sensi dell’art.4 comma 1, del D.Lgs.n.37 del 8/08/1996,
Visto l’art.59 del d.Lgs.n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni in materia di I.C.I. il cui esercizio definisce la normativa applicabile in materia, integrando quanto stabilito dal predetto D.Lgs.n.504/92,
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con D.C.C.n.43 del 17/12/1998, ai sensi del suddetto art.59 del D.Lgs.n.446/1997,
Visto l’art.4 del suddetto Regolamento che detta norme per il riconoscimento delle detrazioni di imposta sulle pertinenze delle abitazioni principali e sugli immobili assimilabili a quelli destinati ad abitazione principale, quali le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, le abitazioni concesse in uso gratuito a soggetti residenti parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado del proprietario, le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale
Visto l’art.2 del suddetto regolamento che dispone che le aliquote e le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno di riferimento,
Visto che, tuttavia, l’art.42 del D.Lgs.n.267/2000, stabilisce al comma 2 che il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
… omissis …
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
Rilevato, pertanto che, in base alle regole generali che disciplinano la successione delle norme nel tempo, possa ritenersi la competenza di questo Organo Esecutivo nell’adozione del provvedimento di determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta,
Visto l’art.172 comma 1 lettera e) del T.U.EE.LL. n.267/2000,
Visto che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, D.Lgs.n.360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento,
Visto il comma 1 dell’art.151 del D.Lgs.n.267/2000 che prevede che il termine per l’approvazione del bilancio per l’anno successivo è fissato al 31 dicembre e che tale termine può essere differito con decreto del ministro dell’interno, d’intesa con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali,
Visto l’art.1 del D.L.n.314 del 30.12.2004 che aveva differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28/02/2005, termine che, in sede di conversione nella legge n.26 del 01.03.2005, è stato differito al 31/03/2005,
Visto il successivo D.L.n.44 del 31.03.2005 che ha da ultimo differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31.05.2005,
Rilevata pertanto la necessità di deliberare, entro il termine da ultimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili,
Visto che ai sensi di legge l’aliquota non può essere inferiore al quattro per mille e non può superare il sette per mille,
Dato atto che le disposizioni previste dalla vigente normativa impongono un’attenta valutazione sulle possibilità di reperire risorse finanziarie per il funzionamento dell’amministrazione comunale,
Vista la deliberazione n.26 del 10/02/2004 con la quale la Giunta Comunale stabilì di confermare, per l’anno 2004, le aliquote stabilite per l’anno 2003 con D.G.C.n.15 del 25/02/2003, che a sua volta confermava le aliquote stabilite per l’anno 2002 con deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 23/01/2002 come segue:
- aliquota ordinaria del sei per mille a carico delle diverse tipologie di immobili,
- l’aliquota ridotta del quattro virgola cinque per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune di Casaletto Spartano,
- detrazione d’imposta di €.103,29 (euro centotre/29), da considerare estesa agli immobili assimilati all’abitazione principale ed alle pertinenze,
- aliquota agevolata del cinque per mille per i soggetti passivi residenti che risultino titolari di unità immobiliari diverse da quella adibita ad abitazione principale,
Verificato che il gettito garantito dal tributo per l’esercizio 2004, deve essere mantenuto in quanto l’imposta in oggetto costituisce l’entrata tributaria comunale di maggiore rilevanza, in grado di assicurare la condizione del pareggio di bilancio, per la copertura delle spese di funzionamento dell’ente, che altrimenti non potrebbero essere finanziate con altre risorse, visto anche il processo di progressiva riduzione dei trasferimenti erariali in atto da alcuni anni,
Ritenuto altresì necessario compensare il minor gettito derivante dalla ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali per l’esercizio 2005 mediante l’abolizione dell’agevolazione riconosciuta fino al 2004 sulle unità immobiliari diverse da quella adibita ad abitazione principale risultanti nella titolarità di cittadini residenti nel Comune di Casaletto Spartano
Dopo breve discussione, da cui emerge:
- l’opportunità di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ridotta del quattro virgola cinque per mille per l’abitazione principale, la detrazione d’imposta di €.103,29 (euro centotre/29) sempre per l’abitazione principale,
- l’aliquota ordinaria del sei per mille da applicare ai terreni edificabili, agli immobili tenuti a disposizione, alle altre tipologie di immobili diverse dalle precedenti,
- la necessità di abolire la previgente agevolazione, consistente nella riduzione dell’aliquota di favore del cinque per mille sulle unità immobiliari diverse dalla abitazione principale risultanti nella titolarità di cittadini residenti, per le predette esigenze di gettito e di uniformità di trattamento fiscale su immobili appartenenti alla medesima categoria,
- la conseguente necessità di assoggettare anche le unità immobiliari diverse dalla abitazione principale ricadenti nella titolarità dei cittadini residenti all’aliquota ordinaria del sei per mille,
Dato atto delle agevolazioni previste dall’art.4 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in ordine:
- alla possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale,
- all’estensione dell’applicazione della detrazione di imposta alle unità immobili assimilate all’abitazione principale, cioè l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale,
Visto che la griglia delle aliquote e delle detrazioni di imposta così determinate risultano conformi alle norme di legge vigenti, più coerenti alle disposizioni contenute Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con D.C.C.n.43 del 17/12/1998, e corrispondenti alle esigenze di gettito fiscale del comune,
Dato atto che la responsabilità afferente ai servizio tributi rientra tra le competenze del responsabile dell’area finanziaria,
Visto che è stato acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000,
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
1. Di determinare l’aliquota ordinaria, le aliquote agevolate spettanti ai soggetti residenti per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e le detrazioni di imposta da applicare relativamente all’imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2005, con effetto retroattivo dal 01/01/2005, nelle misura indicata nella scheda allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la responsabilità afferente ai servizio tributi rientra tra le competenze del responsabile dell’area finanziaria.
3. Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile per l’art.134, c. 4, del D.Lgs.n.267/2000.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I. C. I.
Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
presentata dal Responsabile del Servizio in data 06/04/2005
ed assunta al prot.n.1622 del 07/04/2005
Aliquote e detrazioni di imposta I.C.I. da applicare nell’esercizio finanziario 2005.
6 per mille aliquota ordinaria.
Sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria I.C.I. i possessori, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), di unità immobiliari ad uso residenziale e non residenziale ovvero di aree edificabili, purchè tali immobili risultino siti nel territorio comunale.
4,5 per mille aliquota ridotta.
E’ riconosciuta alle persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che possiedano, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero a titolo di locazione finanziaria (locatario), unità immobiliari site nel territorio comunale direttamente adibite ad abitazione principale.
Ai soggetti titolari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetta altresì una detrazione di imposta di €.103.29. Tale detrazione di imposta è da considerare estesa al titolare di altre unità immobiliari oltre all’abitazione principale e ad essa assimilabili, cioè unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il secondo grado ivi residente e l’unità immobiliare concessa in locazione con contratto registrato a soggetto ivi residente che la utilizza come abitazione principale. Inoltre il titolare di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che è titolare anche di pertinenze come definite nel vigente regolamento, ha la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze l’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Sono esenti da I.C.I.:
- i terreni agricoli;
- i fabbricati che, accedendo a terreni agricoli, conservano i requisiti di ruralità previsti dalla legge;
- le aree edificabili, se possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché su tali terreni persista il concreto ed effettivo esercizio di un’attività agricola diretta.