COMUNE DI CAPACCIO
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ICI |
COMUNICAZIONE PER L’ANNO 2008
PAGAMENTO PER L’ANNO 2009 |
che, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni per l’anno 2009 sono in vigore le seguenti :
Modalità di riscossione
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate, utilizzando gli appositi bollettini, versando sul C/C postale n. 41346016 intestato a: Comune di Capaccio servizio tesoreria riscossione ICI ;
Acconto – entro il 16 giugno 2009, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (2008);
Saldo – entro 16 di dicembre , a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno
Il versamento può essere omesso se l’imposta complessiva non è superiore a 12,00 euro.
E’ nella facoltà del contribuente l’utilizzo del mod. F24.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
E’ eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Il termine per la comunicazione per le variazioni intervenute nel corso dell’anno è fissato entro il primo semestre dell’anno successivo, allegando, ove possibile, copia dell’atto di trasferimento. Resta in ogni caso l’obbligo della comunicazione nel caso di richieste di agevolazioni e nei casi espressamente previsti dalla norma.
Aliquota,detrazioni e riduzioni
Delibera di C.C. n. 82 dell’ 11/12/2007
1) CONFERMARE l’aliquota unica del SEI e SETTANTACINQUE per mille, per tutti gli immobili assoggettabili al tributo ICI (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);
2) RIDURRE l’aliquota per l’abitazione principale ( e relative pertinenze) dello 0.25 per mille stabilendola nella misura del SEI e CINQUANTA per mille ( A1, A8 E A9);
3) CONFERMARE in euro 200.00 l’importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ( A1, A8 E A9);
4) CONFERMARE l’aliquota dell’ UNO per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per tre anni dall’inizio dei lavori;
5) CONFERMARE l’aliquota del DUE e CINQUANTA per mille per i fabbricati di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, purché non utilizzati e privi di allacciamento ai servizi pubblici, le cui caratteristiche di fatiscenza, non superabili con interventi di manutenzione, interessano almeno il 40% dello stabile oppure l’intera copertura. Tali requisiti dovranno essere accertati e certificati dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure a mezzo di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. mod. e integr.;
6) CONFERMARE l’aliquota del CINQUE per mille a favore dei proprietari di immobili che, ai sensi della delibera consiliare n. 97 del 25.11.1999, provvederanno alla predisposizione del “fascicolo del fabbricato”. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento e per tre anni dal deposito presso gli uffici comunali del detto “Fascicolo”.
7) CONFERMARE l’aliquota differenziata del SETTE per mille per le case non locate ad eccezione della seconda casa per i non residenti e utilizzata dagli stessi per uso stagionale.
Il Consiglio Comunale, con atto n. 33 del 19- 04 -
Per facilitare il versamento ICI il Comune ha ritenuto opportuno inviare, al domicilio dei contribuenti, il bollettino precompilato (con l’importo da versare) calcolato sulla base delle informazioni in possesso dell’ente.
I calcoli sono stati effettuati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 93/2008 in materia di ICI ecc… pubblicato sulla G.U. n. 124 del 27/5/2008.
La verifica, l’attendibilità dei dati e dei calcoli sono onere e responsabilità esclusiva del contribuente.
Con D.L. n. 93 del 27/5/2008 è stata abolita l’ICI sull’abitazione principale.
L’esenzione non si estende ai fabbricati di categoria A1, A8 e A9.
Aree Edificabili
Il C. C. con atto n.118 del 27/12/2008 ha fissato i valori per metro quadrato delle aree edificabili
Capaccio 28/5/2009
Il Funzionario Responsabile L’Assessore alle Finanze Il Sindaco
Giovanni Puglia Lorenzo Tarallo Pasquale Marino