DELIBERA   n  9  del  23/3/2007

 

Imposta Comunale Sugli Immobili – ICI –  applicazione aliquote e detrazioni  anno 2007

 

IL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO

( Con i poteri del Consiglio  Comunale )

 

            Vista la Delibera della Giunta Comunale  n.  97 del  23/3/2006 , con la quale si approvavano le  tariffe, detrazioni ed agevolazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006;

            Considerato che si è avuto, per l’anno 2007, un ulteriore  taglio dei trasferimenti statali, che ha pregiudicato ulteriormente l’equilibrio del bilancio e che di conseguenza si rende necessario procedere ad una contenuta manovra tariffaria per assicurare i  sopra citati equilibri di bilancio;

              Ritenuto di dover apportare modifiche per l’anno 2007 alla   normativa  vigente, le detrazioni e le agevolazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  al fine di conservare  l’aliquota ordinaria  e per poter  coprire, in parte,  i minori trasferimenti da parte dello Stato ;

             Considerato che, l’art  1  comma  156 , della  legge  finanziaria  2007, L  296 del 27/12/2006  rimette alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale  l’approvazione delle  aliquote ICI  in deroga  a quanto stabilito  dall’art 42  del  T.U. sugli Enti  Locali, D.Lgs  267/2000;

             Vista la legge 296 del 27/12/2006,finanziaria per l’anno 2007, recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale, che  con l’art. 1 comma 169, prevede che il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi locali deve avvenire entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio;

              Visto  il Decreto  del Ministero dell’Interno del 30/11/2006, pubblicato sulla G.U.  n.  287 dell’11/12/2006,   che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2007 al 31/3/2007;

             Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n. 30 del 15/3/2007;

             Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 504 e successive modifiche  ed integrazioni;

             Visto il Vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

             Visti i pareri:

             del responsabile del Servizio Tributi ;

             del responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ;

 

D E L I B E R A

 

      1) STABILIRE  l’aliquota unica del SEI e SETTANTACINQUE per mille, per tutti gli immobili  assoggettabili al tributo ICI (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli);

      2) STABILIRE in euro 200.00 l’importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

      3) CONFERMARE l’aliquota dell’ UNO per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per tre anni dall’inizio dei lavori;

     4) CONFERMARE l’aliquota del DUE e CINQUANTA per mille per i fabbricati di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, purché non utilizzati e privi di allacciamento ai servizi pubblici, le cui caratteristiche di fatiscenza, non superabili con interventi di manutenzione, interessano almeno il 40% dello stabile oppure l’intera copertura. Tali requisiti dovranno essere accertati e certificati dall’Ufficio Tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, oppure a mezzo di dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e succ. mod. e integr.;

    5) CONFERMARE l’aliquota del CINQUE per mille a favore dei proprietari di immobili che, ai sensi della delibera consiliare n. 97 del 25.11.1999, provvederanno alla predisposizione del “fascicolo del fabbricato”. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detto intervento e per tre anni dal deposito presso gli uffici comunali del detto “Fascicolo”.

   6) CONFERMARE  l’aliquota differenziata del SETTE  per mille per le case non locate ad eccezione della seconda casa per i non residenti e utilizzata dagli stessi per uso stagionale.

-   DI  DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva nei termini e nei modi di legge ;