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COPIA deliberazione del Consiglio Comunale
N. 08 del Reg. Data 20/04/2010 |
Oggetto: RINCONFERMA PER L’ANNO 2010 ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). |
IL CONSIGLIO COMUNALE
A relazione del Sindaco/Presidente, dott. Giovanni CAGGIANO.
PREMESSO che :
§ l’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata istituita con l’art.1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 a decorrere dall’anno 1993;
§ l’aliquota dell’Imposta è stabilita con apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo periodo, del suddetto D. Lgs., come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007);
§ l’art.1 del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in Legge 24/07/2008, n. 126, il quale ha esentato dal pagamento dell’I.C.I. – a partire dall’anno d’imposta 2008 – le abitazioni principali con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
CONSIDERATO che :
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 ha stabilito che gli EE.LL. deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine stabilito, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione delle aliquote e delle tariffe entro il termine in parola, le stesse s’intendono prorogate di anno in anno;
- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2010 dal Decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 2009 (pubbl. G.U. n. 301 del 29/12/2009);
- il Bilancio comunale di Previsione del corrente esercizio non è stato ancora approvato;
- l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2008 n. 133, stabilisce che resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli EE.LL. di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dallo Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
RICHIAMATA la precedente deliberazione del C.C. n. 02 del 16/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tenuto conto delle esenzioni disposte dal citato D.L. n. 93/2008 si confermava per l’anno 2009 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 5 per mille del valore degli immobili, nonché la detrazione prevista in ragione di legge di Euro 103,29 (unicamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
SENTITA la proposta del Sindaco/Presidente di riconfermare, anche per l’anno 2010, sia dell’aliquota dell’I.C.I., nella misura unica del 5 per mille, che la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992, nell’importo di Euro 103,29;
VISTI gli art. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446 in materia di potere regolamentare del Comune sull’I.C.I., nonché il vigente “Regolamento Generale delle Entrate” comunali che disciplina, tra l’altro, l’applicazione dell’imposta in questione (approvato con precedente deliberazione consiliare n. 48 del 29/11/2004 e successive di modifica, n. 08 del 20/02/2005 e n. 47 del 22/12/2006);
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto n. 267 e smi (TUEL);
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi e verificati in forma palese per alzata di mano dei n. 15 consiglieri presenti e votanti
1) Di riconfermare anche per l’anno 2010, tenuto conto delle esenzioni disposte dal D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in Legge 24/07/2008 n. 126, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo Comune nella misura unica del 5 (cinque) per mille del valore degli immobili;
2) Di riconfermare, altresì, in ragione di legge la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 504/1992 nell’importo di Euro 103,29 (centotre/29) annui, unicamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3) Di mandare al funzionario comunale Responsabile dell’imposta in parola :
Successivamente, su proposta del Sindaco/Presidente :
con voti favorevoli unanimi, resi dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.