Data

Richiamati gli interventi riportati nel verbale n. della seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art.1, commi 156 e 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Consiglio Comunale determina le aliquote e detrazioni ICI entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento, e si intendono prorogate di anno in anno ove non vengono modificate entro il suddetto termine.

Il D.L. 27 maggio 2008 n. 93,'come convertito nella Legge 24 Luglio 2008 n.126, all'art. 1, commi 1,2 e 3 ha stabilito quanto segue:

'A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.° 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.°504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria Al, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.' 504 del 1992.

L'esenzione si applicava altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.°504 del 1992; e successive modificazioni, sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n.° 504 del 1992".

La citata legge di conversione, al comma 7 ha, inoltre, previsto che:

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sopreso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato".

Per gli effetti della citata normativa, ed in assenza di direttive di diverso avviso, le aliquote e detrazioni ICI restano confermate - a decorrere dall'anno 2009 - nella seguente misura:

·            Aliquota ordinaria 7 per mille;

Aliquota per abitazione principale 5 per mille con detrazione d'imposta di 103,29, per gli immobili di categoria Al, A8 ed A9 e per i casi non rientranti nell'esenzione;

Anche per le abitazioni equiparate all'abitazione principale dal regolamento comunale (ad esempio: abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta) - come chiarito dalla Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - si applica l'esenzione di cui al D.L.n. 93/2008 ma, in considerazione dell'estrema varietà delle fattispecie imponibili con conseguente notevole incertezze applicativa, è opportuno, in questa sede, fornire delle indicazioni - che hanno mera natura di "chiarimenti" e non "innovano" la normativa regolamentare vigente - al fine di non ingenerare dubbi interpretativi nei contribuenti.

Si chiarisce, dunque, che sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

·            Ai parenti in linea retta (bisnonno, nonno, padre, figlio, nipote, pronipote);

·            AI coniuge, ancorchè separato o divorziato.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2010, che ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali al 31 marzo 2011;

Visto il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la Legge 220/2010 "Finanziaria 2011";

Visto il D.L. 29112/2010, n. 225 (Milleproroghe);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18/812000, n. 267, art. 172;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Presenti e votanti 16, con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di determinare, a decorrere dall'anno 2011, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.

·            Aliquota ordinaria 7 per mille

·            Aliquota per abitazione principale 5 per mille con detrazione d'imposta di €103,29, per gli immobili di categoria Al, A8 e A9 e per i casi non rientranti nell'esenzione;

2. Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

·            Ai parenti in linea retta (bisnonno, nonno, padre, figlio, nipote, pronipote);

·            AI coniuge, ancorchè separato o divorziato;

3. Di confermare per l'anno 2011 ai fini dell'accertamento I.C.I. per detto anno a determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e le aree di espansione zona

·            € 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;

·            € 40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona "B" al di fuori della medesima zona rossa;

·            €12,00 a mq per le aree di espansione zona "C" e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998;

·            € 25,00 a mq per le aree di espansione zona "C" al di fuori della medesima zona rossa.

4. presenti e votanti .16, di. dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.