Premesso che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 2311212000, n.388. il termine per deliberare le tarìffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. i ‑ comina 3* ‑ del D.Lgs 28/9/1998, n' 360, e per l'approvazione dei reaolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di previsione. I Regolamenti anche se aYottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 * gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; Che con decreto legge n_314 del 30112/2004, convertito in legge n.26 del 1*/3/2005 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali al 31 marzo 2005; Che, pertanto, entro il suddetto termine devono essere deliberate le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi e per i servizi locali da applicare nell'anno 2005; Richiamata la propria delibera n.50 del 03/3/2004,esecutìva, con la quale sono state determinate per l'anno 2004 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

 

Ø       Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili

                          come pertinenze ai sensi degli artt.817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art.30, comma 12, della legge

                          488/1999 e della circolare 25/5/1999 n.3141E:

                          aliquota 5% (cinque per mille)

                          detrazione £ 103,29

                                                                                                                                                                                                                        

Ø       Altri immobili:

                aliquota 7 % (sette per mille)

 

Dato atto che con la stessa richiamata deliberazione della Giunta Comunale n.50 dei 03/3/2004, esecutiva, è stato preso atto

della determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona B

ai fini dell'accertamento I. C.I. per l'anno 2004 indicati in E 25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B e nella zona

rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998 e in E 40,00 a mq per le aree edíficabili ricadenti in zona B

al di fuori della medesima zona rossa;

Considerato che l'ICI è un'iinposta sul patrimonio in quanto grava quella parte del patrimonio del contribuente costituita dal

possesso di beni immobili ed è un'imposta diretta perché colpisce la capacità contributiva che si manifesta statisticamente nella

titolarità di un diritto sul bene;

Considerato che occorre garantire un gettito adeguato di questa entrata tributaria propria per il conseguimento del pareggio

economico e finanziario del bilancio a seguito dell'effettuato taglio di trasferimenti statali;

Ritenuto quindi per l'anno 2005 di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli inimobili applicate nel 2004;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 30/12/1992, n_504;

Visto l'arO, comma 53, della Le.‑Re n.66211996;

Visto il D.Lgs. 15112/1997, n.446;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 21/2/1997;

Vista la legge 2311212000, n,388;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del

Consiglia Comunale n. 14 del 22/3/1999;

Vista la deliberazione del Consiglio Coniunale n.4 del 27/1/2001 ad oggetto " Imposta comunale sugli Immobili

ProvvedimenC', contenente l'interpretazione autentica al regolamento ICI in relazione all'art. 9, comma 2;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 2211111999 di approvazione dell'arteolazione del territorio comunale

in microzone ai sensi del D.P.R. 23/3/1998, n. 13 8;

Ritenuta la propria competenza a deliberare sul presente oggetto in quanto ai sensi dell'art 42, comma 2, lett. e del T.U.

n.26712000 il Consiglio Comunale è competente solo per "I'ístituzione e ordinamento dei tributi con espressa esclusione della

determinazione delle relative aliquote" mentre la determinazíone delle tariffe e aliquote spetta quindi alla Giunta anche tenuto

conto dell'art. 172, lett f) del T.U. n.267/2000 che fa riferimento alle "deliberazìoni con le quali sono determinate per I' esercizio

successivo le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni" riferíbúi all'organo esecutivo , vista l'esclusìone

del citato art.42;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Vista la legge 3011212004, n.311 "Fiiianziaria 2005"

Ad unanimità di voti resi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

di confermare per l'anno 2005 le aliquote dell'ímposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure

a) Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) compresi gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi degli artt.817 e 818 del codice civile ai sensi dell'art.30, comma 12, della legge 488/1999 e della circolare 25/5/1999 n.314/E:

aliquota 5% (cinque per mille)

detrazione £ 103,29

 b) Altri immobili:

aliquota 7 % (sette per mille)

di confermare ai fini dell'accertamento I.C.I. per l'anno 2005 la determinazione da parte del Settore Tecnico comunale dei valori unitari comunali per le aree edificabili ricadenti in zona B:

a)        25,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B e nella zona rossa individuata a seguito degli eventi franosi del 5 e 6 maggio 1998; b)

b)       40,00 a mq per le aree edificabili ricadenti in zona B al di fuori della medesima zona rossa;

con successiva unanime votazione di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134,comma4, del D.Lgs.n.267/2000.