D E L I B E R A
omissis
5) Di fissare per l'esercizio 2008 l’aliquota ICI applicabile agli immobili, di categoria catastale A1, A8 e A9, adibiti ad abritazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 6 (sei) per mille;
6) Di fissare, nella misura del 6 (sei) per mille, l’aliquota ICI applicabile ai terreni agricoli;
7) Di fissare, inoltre, nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ICI applicabile alle abitazioni, di categoria catastale A1, A8 e A9 cedute dal proprietario in uso gratuito al proprio ascendente o discendente (genitori e figli) e da questi utilizzate come propria dimora abituale, a condizione che venga presentata apposita domanda corredata da autocertificazione agli uffici comunali competenti e che l’occupante l’unità immobiliare risulti intestatario di tutte le utenze, comunali e non (acqua, luce, gas ecc.). Nella fattispecie, inoltre, non potendosi assimilare l’unità in parola all’abitazione principale, non si riconosce la detrazione di € 103,29.
Il beneficio decorre dal primo gennaio dell’anno di presentazione della domanda purché questa sia stata presentata entro il 30 giugno, diversamente la decorrenza è dal primo gennaio dell’anno successivo, qualora la domanda sia stata presentata oltre il predetto termine;
8) Di confermare nella misura del 7 (sette) per mille l’aliquota ICI applicabile agli “altri immobili”;
9) Di fissare nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ICI per gli insediamenti industriali e/o comerciali, artiginiali (di cui alla categoria catastale D);
10) Di NON confermare l’aliquota ICI del 1 (uno) per mille a partire dall'esercizio 2008 per i nuovi insediamenti industriali comportanti dimostrato incremento occupazionale;
11) Di confermare l’applicazione della detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale (di categoria catastale A1, A8 e A9) e, fino alla sua concorrenza, per le relative pertinenze, così come stabilito dall’art. 30, commi 12 e 13, della Legge 23 dicembre 1999, n.448 nonché dall’art. 8, comma 2, del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 21/12/2006;
12) Di fissare per l’esercizio 2008 l’aliquota ICI nella misura del 6 (sei) per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse, o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
13) Di confermare, in relazione all’art. 9, comma 2, del regolamento per l’applicazione dell’ICI che si intendono pertinenze dell’abitazione principale i cespiti riconducibili alle categorie catastali C2, C6 e C7 nel limite di una unità per tipologia;