SERVIZIO FINANZIARIO

 

PROPOSTA DELIBERATIVA DI GIUNTA COMUNALE

 

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili – Aliquote e determinazioni esercizio 2005.

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n.446/1997, siccome modificato dal D. Lgs. n. 56/1998 e dalla Legge n. 388/2000, il termine per l’approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi pubblici, coincide con quello stabilito per il bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi della R. M. n. 2/549/C del 06 ottobre 1993, qualora l’Ente non deliberi entro il predetto termine la tariffa per l’anno successivo, si applica l’aliquota del 4 per mille, indipendentemente da quella applicata nell’anno precedente;

Che, ai sensi dell’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 viene rimessa alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe e dei prezzi pubblici;

Che, pertanto, la competenza all’adozione dei provvedimenti tariffari è riservata alla Giunta Comunale;

Dato atto che con deliberazione di G. C. n. 29 del 09/02/2004 sono state confermate per l’anno 2004 le aliquote e le determinazioni vigenti per l’anno 2003, così come individuate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2003, specificando che il periodo di riferimento per l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’1 per mille a favore dei nuovi insediamenti industriali comportanti dimostrati incrementi occupazionali è il triennio 2004/2006;

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2005 l’applicazione della detrazione nella misura di € 103,29 per l’abitazione principale e, fino alla sua concorrenza, per le relative pertinenze, così come stabilito dall’art. 30, commi 12 e 13, della Legge 23 dicembre 1999, n. 448, nonché dall’art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09/02/1999;

Considerato che al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie, occorrenti per  garantire l’equilibrio di bilancio per l’esercizio 2005, risulta, tra l’altro, necessario incrementare il gettito ICI;

Visto il Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i. di riordino della fiscalità locale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra il Responsabile Servizio Finanziario ha reso il prescritto parere di regolarità tecnico-contabile ex art.49 del D. Lgs.  n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza e, pertanto, è necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4, del TUEL;

Ad unanimità di voti debitamente espressi;

 

SI  PROPONE

 

1.    Determinare, per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dall’esercizio 2005

l’aliquota ICI applicabile all’abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 6 (sei) per mille;

 

2.    Fissare, altresì,  nella misura del 6 (sei) per mille, l’aliquota ICI applicabile ai terreni agricoli;

 

3.    Determinare, inoltre, nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ICI applicabile alle abitazioni cedute dal proprietario in uso gratuito al proprio ascendente o discendente e da questi utilizzate come propria dimora abituale, a condizione che venga presentata apposita domanda corredata da autocertificazione agli uffici comunali competenti e che l’occupante l’unità immobiliare risulti intestatario di tutte le utenze, comunali e non (acqua, luce, gas ecc.). Nella fattispecie, inoltre, non potendosi assimilare l’unità in parola all’abitazione principale, non si riconosce la detrazione di € 103,29.

Il  beneficio decorre  dal primo gennaio dell’anno di presentazione della domanda purché questa sia stata presentata entro il 30 giugno, diversamente la decorrenza è dal primo gennaio dell’anno successivo, qualora la domanda sia stata presentata oltre il predetto termine;

 

4.    Confermare nella misura del 7 (sette) per mille l’aliquota ICI applicabile agli “altri immobili”;

 

5.    Confermare nella misura del 6 (sei)  per mille l’aliquota ICI per gli insediamenti industriali;

 

6.    Confermare l’applicazione dell’aliquota ICI del 1 (uno) per mille disposta per il triennio 2004/2006 per i nuovi insediamenti industriali comportanti dimostrato incremento occupazionale;

 

7.    Confermare l’applicazione della detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e, fino alla sua concorrenza, per le relative pertinenze, così come stabilito dall’art. 30, commi 12 e 13, della Legge 23 dicembre 1999, n.448 nonché dall’art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09/02/1999;

 

8.    Determinare, inoltre, per l’esercizio 2005 l’aliquota ICI nella misura del 6 (sei) per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse, o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

9.    Confermare, in relazione all’art. 5 del regolamento per l’applicazione dell’ICI che si intendono pertinenze dell’abitazione principale i cespiti riconducibili alle categorie catastali C2, C6 e C7 nel limite di una unità per tipologia;

 

10.              Destinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e s.m.i., la percentuale dello 0,75% del gettito in c/competenza 2004 alla finalità del potenziamento delle attività in termini di attribuzione di compensi incentivanti al personale incaricato, prevedendo apposito stanziamento nella spesa pari a € 33.500,00, salvo ulteriore e definitivo stanziamento in sede di approvazione del rendiconto 2004, da utilizzarsi secondo le modalità e i termini da definire con successivo e separato atto, sentito il Nucleo di controllo interno;

 

11.              Incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali al presente atto;

 

12.              Trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla richiesta di pubblicazione, al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, nel rispetto delle modalità definite con circolare 16/04/2003, n. 3/DPF;

 

13.              Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

               Vista ed esaminata la proposta deliberativa innanzi formulata;

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

 

Dato atto che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra il Responsabile Servizio Finanziario ha reso il prescritto parere di regolarità tecnico-contabile ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

           

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza e, pertanto, è necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art.134, comma 4, del Decreto Legislativo  n.267/2000;

           

Vista ed esaminata la proposta deliberativa innanzi formulata;

           

Ad unanimità di voti debitamente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1)      Determinare, per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dall’esercizio 2005 l’aliquota ICI applicabile all’abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura del 6 (sei) per mille.

 

2)      Fissare, altresì,  nella misura del 6 (sei) per mille, l’aliquota ICI applicabile ai terreni agricoli.

 

3)      Determinare, inoltre, nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota ICI applicabile alle abitazioni cedute dal proprietario in uso gratuito al proprio ascendente o discendente e da questi utilizzate come propria dimora abituale, a condizione che venga presentata apposita domanda corredata da autocertificazione agli uffici comunali competenti e che l’occupante l’unità immobiliare risulti intestatario di tutte le utenze, comunali e non (acqua, luce, gas ecc.). Nella fattispecie, inoltre, non potendosi assimilare l’unità in parola all’abitazione principale, non si riconosce la detrazione di € 103,29. Il  beneficio decorre  dal primo gennaio dell’anno di presentazione della domanda purché questa sia stata presentata entro il 30 giugno, diversamente la decorrenza è dal primo gennaio dell’anno successivo, qualora la domanda sia stata presentata oltre il predetto termine.

 

4)      Confermare nella misura del 7 (sette) per mille l’aliquota ICI applicabile agli “altri immobili”.

 

5)      Confermare nella misura del 6 (sei)  per mille l’aliquota ICI per gli insediamenti industriali.

 

6)      Confermare l’applicazione dell’aliquota ICI del 1 (uno) per mille disposta per il triennio 2004/2006 per i nuovi insediamenti industriali comportanti dimostrato incremento occupazionale.

 

7)      Confermare l’applicazione della detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e, fino alla sua concorrenza, per le relative pertinenze, così come stabilito dall’art. 30, commi 12 e 13, della Legge 23 dicembre 1999, n.448 nonché dall’art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09/02/1999.

 

8)      Determinare, inoltre, per l’esercizio 2005 l’aliquota ICI nella misura del 6 (sei) per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse, o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

9)      Confermare, in relazione all’art. 5 del regolamento per l’applicazione dell’ICI che si intendono pertinenze dell’abitazione principale i cespiti riconducibili alle categorie catastali C2, C6 e C7 nel limite di una unità per tipologia.

 

10)  Destinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e s.m.i., la percentuale dello 0,75% del gettito in c/competenza 2004 alla finalità del potenziamento delle attività in termini di attribuzione di compensi incentivanti al personale incaricato, prevedendo apposito stanziamento nella spesa pari a € 33.500,00, salvo ulteriore e definitivo stanziamento in sede di approvazione del rendiconto 2004, da utilizzarsi secondo le modalità e i termini da definire con successivo e separato atto, sentito il Nucleo di controllo interno.

 

11)  Incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali al presente atto.

 

12)  Trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla richiesta di pubblicazione, al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali, nel rispetto delle modalità definite con circolare 16/04/2003, n. 3/DPF.

 

13)  Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.