COMUNE DI ATENA LUCANA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.12 DEL 08/02/2006
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTI gli artt. 52, 58 e 59 del D.Lgs. n. 446/97;
VISTO il combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. f), e 48 , comma 2, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
VISTA la Legge n. 266/2005 (legge finanziaria anno 2006)
VISTO il vigente regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.09.2003, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;
VISTA l’ allegata relazione tecnica prodotta dal Responsabile UTC Area 1 con nota Prot.int. n. 1016 del 06.02.2006 ;
RITENUTO opportuno, sentito il Responsabile dell’ U.T.C. Area 1 del Comune, confermare anche per l’anno 2006 le determinazioni di cui alla menzionata delibera di Giunta Comunale n. 87 /2003 circa il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
DATO ATTO che, - ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. h), del D.Lgs. 504/92 e della Circolare Min.Finanze n. 9 del 14.06.1993 -, i terreni agricoli situati nel Comune di Atena Lucana sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana o di collina (art. 15 della legge n. 984/77) ;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Regolamento Comunale I.C.I. modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2002 (testo coordinato ed aggiornato) perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO, pertanto, che il gettito stimato sulla scorta dell’applicazione dell’aliquota già in vigore (sei per mille) contribuirebbe a garantire, - insieme alle altre entrate di parte corrente, almeno in sede di previsioni di bilancio -, il finanziamento delle spese correnti previste per l’anno 2006, ovvero di tutte quelle spese necessarie ed indispensabili per assicurare il corretto e normale funzionamento di tutti i servizi ed attività che l’ Ente intende realizzare ed offrire, tenuto conto anche delle minori entrate derivanti dai trasferimenti erariali previsti per l’anno 2006;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i vigenti regolamenti disciplinanti i tributi e le entrate dell’ente in genere;
Ø A voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge,
per quanto esposto, richiamato ed argomentato in premessa:
1) - di confermare per l’anno 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, l’ aliquota indifferenziata del 6,000 (Sei) per mille per l’ Imposta Comunale sugli Immobili relativa a tutti i cespiti imponibili (compresi i fabbricati adibiti ad abitazione principale, i fabbricati cosiddetti “ex rurali” e le aree considerate fabbricabili);
2) - di confermare per il periodo di imposta 2006 le determinazioni adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.09.2003 circa i valori di mercato minimi e massimi per metro quadrato per le aree fabbricabili come da Relazione Tecnica Prot.int. n. 1016 del 06.02.2006 allegata al presente atto;
3) – di riconoscere anche per l’anno 2006 una detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale pari ad Euro 120,00 (Centoventi/00)
Con successiva ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.