COMUNE DI ATENA LUCANA

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.12 DEL 08/02/2006

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTO  il  decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive  modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTI gli  artt. 52, 58 e 59  del  D.Lgs. n. 446/97;

VISTO  il  combinato  disposto degli  artt. 42, comma 2 lett. f),  e  48 , comma 2, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la  Legge n. 266/2005 (legge finanziaria anno 2006)

VISTO  il  vigente regolamento comunale in materia di  Imposta Comunale sugli Immobili;

RICHIAMATA  la  delibera di  Giunta  Comunale n. 87 del 30.09.2003, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;

VISTA  l’ allegata  relazione tecnica  prodotta dal  Responsabile UTC Area 1  con nota  Prot.int. n. 1016 del 06.02.2006  ;

RITENUTO opportuno, sentito il Responsabile dell’  U.T.C. Area 1 del Comune, confermare anche per l’anno 2006 le determinazioni di cui alla menzionata delibera di Giunta Comunale n. 87 /2003 circa il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili;
DATO  ATTO che, - ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. h), del  D.Lgs. 504/92 e della  Circolare Min.Finanze n. 9 del 14.06.1993 -,  i terreni agricoli situati nel Comune di Atena Lucana  sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti  in area montana o di collina (art. 15 della legge n. 984/77) ;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al  Regolamento  Comunale I.C.I.  modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 13  del 28.03.2002 (testo coordinato ed aggiornato) perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO, pertanto, che il gettito stimato sulla scorta dell’applicazione dell’aliquota già in  vigore (sei per mille) contribuirebbe a garantire, - insieme alle altre entrate di parte corrente, almeno in sede di previsioni di bilancio -,  il finanziamento delle  spese correnti  previste  per  l’anno 2006, ovvero di tutte quelle spese necessarie ed indispensabili  per  assicurare il corretto e normale funzionamento di tutti i servizi  ed  attività  che l’ Ente   intende  realizzare  ed  offrire, tenuto conto anche delle minori entrate derivanti dai trasferimenti erariali  previsti  per l’anno 2006;

VISTO  il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta  espresso  ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile  dell’ Area Economico-Finanziaria;

VISTO  lo  Statuto Comunale;

VISTI  i  vigenti  regolamenti  disciplinanti  i tributi e le  entrate  dell’ente in  genere;

Ø      A  voti  unanimi  resi  ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

per  quanto  esposto, richiamato ed  argomentato  in  premessa:

1)   - di confermare per l’anno 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2006,  l’ aliquota indifferenziata del 6,000 (Sei)  per mille  per l’ Imposta Comunale sugli Immobili relativa a tutti  i cespiti imponibili (compresi  i  fabbricati adibiti ad abitazione principale,  i fabbricati cosiddetti  “ex rurali”  e  le  aree  considerate  fabbricabili);

2)   - di  confermare  per  il periodo di imposta 2006 le  determinazioni  adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.09.2003 circa i  valori  di  mercato minimi e massimi per  metro quadrato  per le aree fabbricabili  come da  Relazione Tecnica  Prot.int. n. 1016 del 06.02.2006 allegata al presente atto;

3)   di riconoscere  anche per l’anno 2006 una detrazione  di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  pari  ad  Euro 120,00 (Centoventi/00)

 Con  successiva ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.