COMUNE DI ATENA LUCANA
Provincia di Salerno
Delibera di G.C. n. 30 del 14/03/2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTO il vigente regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.09.2003, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATE le disposizioni di cui al Regolamento Comunale I.C.I. modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2002 (testo coordinato ed aggiornato) perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO opportuno procedere, nell’ambito del perseguimento di obiettivi di politica sociale, ad un aumento della detrazione di imposta per le abitazioni principali da Euro 103,29 a Euro 120,00 per il periodo di imposta in corso ;
CONSIDERATO, pertanto, che il gettito stimato sulla scorta dell’applicazione dell’aliquota già in vigore (sei per mille) contribuirebbe a garantire, - insieme alle altre entrate di parte corrente, almeno in sede di previsioni di bilancio -, il finanziamento delle spese correnti previste per l’anno 2005, ovvero di tutte quelle spese necessarie ed indispensabili per assicurare il corretto e normale funzionamento di tutti i servizi ed attività che l’ Ente intende realizzare ed offrire, tenuto conto anche delle minori entrate derivanti dai trasferimenti erariali per l’anno 2005;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i vigenti regolamenti disciplinanti i tributi e le entrate dell’ente in genere;
A voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
per quanto esposto ed argomentato in premessa,
1) - di confermare per l’anno 2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, l’ aliquota indifferenziata del 6,000 (Sei) per mille per l’ Imposta Comunale sugli Immobili relativa a tutti i cespiti imponibili (compresi i fabbricati adibiti ad abitazione principale, i fabbricati cosiddetti “ex rurali” e le aree considerate fabbricabili);
2) - di confermare per l’anno 2005 le determinazioni adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.09.2003 circa i valori di mercato minimi e massimi per mq. per le aree fabbricabili come da Relazione Tecnica allegata in copia ;
3) – di riconoscere una detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta pari ad Euro 120,00 (Centoventi/00)
- Con successiva ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000.