Oggetto: IMPOSTA COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010  -  ALIQUOTA ED  ESENZIONI  -  PROVVEDIMENTI 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

Visto:

-        il D.Lgs.n.504/92 e s. m. i., concernente il riordino della finanza degli Enti Territoriali ed, in particolare, l’art.1 che prevede l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

-        il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con D.C.C.n.06 del 22/02/2000, ai sensi del suddetto art.59 del D.Lgs.n.446/1997;

-        l’art.172 comma 1 lettera e) del T.U.EE.LL. n.267/2000;

-        che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota  dell’addizionale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, D.Lgs.n.360/98, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001;

-        il Decreto del Ministeriale del 17 dicembre 2009, che ha disposto il differimento al 30 aprile 2010 del termine per la deliberazione  del Bilancio di Previsione anno 2010 da parte degli Enti Locali;

-        che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007) al comma 156 dell’art. 1, modificando l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. 504/1992, ha stabilito che la competenza alla determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta in materia di Imposta Comunale sugli Immobili appartiene al Consiglio Comunale;

-        l’art. 1, comma 1 del  D.L. del 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili  dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione degli immobili con  categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;.

-        l’art. 1,comma 7 del D.L.93/2008, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, con il quale vie stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato, ad eccezione della tassa sullo smaltimento rifiuti solidi urbani;

Dare atto:

-        che l’esenzione si applica come di seguito indicato:

  1. a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, ecc., dimora abitualmente), intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
  2. non rientrano nell'esenzione, e quindi l'ICI rimane dovuta, le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, le quali possono tuttavia continuare ad usufruire della detrazione ordinaria;

-        che il minor gettito ICI dovuto all’esenzione dall’imposta per  abitazione principale, unità immobiliari equiparate per regolamento comunale ad abitazione principale, eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (introdotta dall’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito in Legge 24luglio 2008, n. 126) è rimborsato dal Ministero dell’Interno mediante trasferimento compensativo.

Ritenuto  di determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio 2010 nella misura attualmente vigente, confermando le determinazioni assunte nel precedente esercizio, tanto in ordine alla misura delle aliquota, quanto alla entità delle detrazioni di imposta ed, in particolare:

-      confermare l’aliquota del cinque virgola cinque per mille per tutte le abitazioni;

-      confermare la detrazione d’imposta di €.103,29 (€uro centotre/29) per l’abitazione principale;

Visto che la conferma dell’articolazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta risulta conforme alla normativa vigente, rispettosa delle disposizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con D.C.C. n.06 del 22/02/2000;

Ritenuto di fissare nella misura di €. 2,50 l’importo al di sotto del quale i versamenti di imposta non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati,

Dato atto che la responsabilità afferente alla gestione del servizio tributi rientra tra le competenze del responsabile dell’area finanziaria,

Visto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio finanziario  rag. Alfonso Speranza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli N° 8  e N° 4  astenuti (Gerardo Sergio, Speranza Maria Rita, Altieri Antonio e Cataldo Francesco),  espressi nei modi e forme  di  legge

 

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.      CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2010, l’aliquota dell’Imposta comunale sugli Immobili  unica del      5,5   per mille (cinquevirgolacinquepermille) 

2.      DETERMINARE per l’anno 2010, la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in €. 103,29 (centotre/29),  per i casi previsti di non esenzione totale della prima abitazione, come fornite dalla risoluzione Ministeriale n. 12/F del 05-06-2008;

3.      FISSARE nella misura di €. 2,50 l’importo al di sotto del quale i versamenti di imposta non sono dovuti e i rimborsi non sono effettuati.

4.      PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

5.      DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

6.      ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7.    DICHIARARE la presente, con separata votazione, con voti n. 8  favorevoli e n. 4  astenuti (Gerardo Sergio, Speranza Maria Rita, Altieri Antonio e Cataldo francesco),  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 - IV comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.