Oggetto: Determinazione aliquota, riduzioni e detrazioni Imposta  comunale  sugli  immobili  anno  2007  -  D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  -  Provvedimenti 

 

 

PREMESSO che :

         il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell�Imposta comunale sugli immobili;

         l�art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall�art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

�1.      L'aliquota � stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non � adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.�

         l�art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

�1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell�approvazione del bilancio di previsione.

      1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.�

         l�art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, cos� dispone: �169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purch� entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1� gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.�

         l�art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all�art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale � definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonch� di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

         l�art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l�abrogazione del comma 4 dell�art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell�aliquota dell�Imposta comunale sugli immobili;

         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalit� di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

 

RITENUTO di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare:

         il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2007;

         il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettivit�;

         il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

 

VISTO il parere favorevole di regolarit� tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario rag. Alfonso Speranza;

 

VISTI:

         il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

         il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

         la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

         la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

         il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

         il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

         la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

         la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

         la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

         il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

         il vigente Regolamento di contabilit�;

         lo Statuto dell�Ente.

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.      DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2007, l�aliquota dell�Imposta comunale sugli Immobili  unica del      5,5   per mille (cinque virgola cinque per mille)

 

2.      DETERMINARE, altres�, per l�anno 2007, la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in �. 103,29 (centotre/29).

 

3.      STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell�Ufficio tributi, il gettito complessivo dell�Imposta comunale sugli immobili in � 44,000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2007.

 

4.      PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, cos� come disposto dall�art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall�art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonch� secondo le modalit� prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

 

5.      DISPORRE che l�ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la pi� ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

6.      ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione approvazione del Bilancio di previsione dell�esercizio finanziario 2007, cos� come disposto dall�art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

7.      DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.