COMUNE DI AMALFI
(Provincia di Salerno)
ALLEGATO “A”
ICI ANNO 2010- Aliquote, detrazioni e riduzioni -
1) ABITAZIONE principale e relative pertinenze: Categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7: Esclusione dall’Imposta ( L. n. 126 del 24 luglio 2008)
2) ABITAZIONE principale e relative pertinenze: Categoria catastale A1, A8 e A9:
7 %o (sette per mille)
3) ABITAZIONE principale residenti AIRE: Categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7:
6 %o (sei per mille)
4) ALTRI FABBRICATI: altre categorie catastali ed aree fabbricabili: 7 %o (sette per mille);
5) ALTRI FABBRICATI ad uso abitativo iscritti nella Ctg catastale A i cui soggetti passivi siano persone fisiche e per le quali U.I. siano stati stipulati contratti di locazione sottoscritti, rinnovati (anche tacitamente) e registrati successivamente al 1° gennaio 2009 nei confronti di soggetti che la utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota ICI è pari al:
6%o (sei per mille);
6) ALTRI FABBRICATI ad uso abitativo iscritti nella Ctg catastale A i cui soggetti passivi siano persone fisiche residenti e per le quali U.I. siano detenute da figli coniugati o con prole o da genitori che la utilizzano quale abitazione principale, l'aliquota ICI è pari al:
6%o (sei per mille);
La detrazione per l’abitazione principale è pari a 103,29 €
Per usufruire di quanto previsto al Punti 3, 5 e 6, il contribuente è tenuto a presentare, entro il mese di OTTOBRE, apposita dichiarazione con idonea certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n.504/92 attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi utilizzando i moduli predisposti dal Comune e da ritirare all'Ufficio Tributi, disponibili altresì sul sito internet dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.amalfi.sa.it. Tale dichiarazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell’art.14, co.3, D.Lgs.504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.