Aliquote, detrazioni e riduzioni.
“Aliquote"
1) ABITAZIONE principale e relative pertinenze: Categoria catastale
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6:
5%o (cinque per mille)
- compresa l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2) ALTRI FABBRICATI: 7%o (sette per mille) Ctg catastali B-C-D ed aree fabbricabili;
La detrazione per l’abitazione principale è pari a 103,29 €.
L'importo della detrazione viene elevato fino ad € 258,23 per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:
a) nuclei familiari al cui interno è presente un handicappato usufruente di indennità di accompagnamento;
b) pensionati;
c) invalidi al 100%.
Il beneficio è riservato ai contribuenti che per l'anno d'imposta antecedente hanno percepito redditi propri inferiori a 6.713,94 € e redditi cumulabili con quelli del coniuge inferiori a 11.271,16 €. Le soglie di reddito sono aggiornate annualmente all’indice Istat dei prezzi al consumo, calcolandolo dal 1° gennaio 2005. Resta a cura dell’Ufficio Tributi comunicare all’esterno le nuove soglie non appena note: anche attraverso il portale internet;
Per usufruire di quanto previsto al Punto 1, nonché delle maggiori detrazioni indicate, il contribuente è tenuto a presentare, entro il mese di OTTOBRE, apposita dichiarazione con idonea certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n.504/92 attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi utilizzando i moduli predisposti dal Comune e da ritirare all'Ufficio Tributi, disponibili altresì sul sito internet dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.amalfi.sa.it.
Tale dichiarazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell’art.14, c.3, DLgs.504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.