Copia Numero 21 Del 28-06-2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, commi 156, della Legge 296/2006 che ha modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con il quale è individuato nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare in materia di determinazione delle aliquote e tariffe per l’imposta comunale sugli immobili;
VISTO l’art.151, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2011 che ha prorogato il termine di approvazione del Bilancio al 30.06.2011;
VISTO che l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997);
VISTO che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata adozione della delibera si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente (art. 1, comma 169, della L. 296/2006);
Visto la legge Finanziaria 2008 (n. 244/2007) che all’art. 1, commi 5, 6 e 7, dispone che “ […]Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. […] L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. […] La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»; […] Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. […] La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni.[…]”
Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 126 del 24 luglio 2008, “A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. […] La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.[…] Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. […] nonche', per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
Viste la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 31.03.2010 e la delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2010 con le quali è stato deciso di riconfermare per l’anno 2010 l’aliquota ICI stabilita per l’anno 2009;
VISTO la proposta di Delibera della Giunta Comunale n. 20 del 25.03.2011;
Ritenuto di dover procedere ad una riconferma dell’aliquote per l’anno 2011 e, quindi, per i fabbricati diversi dalla prima casa di riconfermare l’applicazione del 6 (sei) per mille e riconfermare per le aree fabbricabili l’aliquota unica nella misura del 7 (sette) per mille, anche in considerazione della sospensione stabilita con il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008;
Dato atto che è stato formulato il parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000:
Parere di regolarità tecnico - contabile: Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Maurizio Cammarano
Il Consiglio Comunale
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Per i motivi espressi in narrativa, di precisare che per l’anno 2011 vengono riconfermate le aliquote ICI nella stessa misura dell’anno precedente nei termini di seguito indicati:
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Aliquota 5 per mille
(categorie catastali A/1 – A/8 A-9)
b) Altri immobili Aliquota 6 per mille
c) Aree fabbricabili Aliquota 7 per mille
3. Di dare atto che anche per l’anno 2011 troverà applicazione un’unica detrazione, secondo quanto previsto dalla succitata normativa, nella misura di €.120,00 a favore dell’abitazione principale di categoria catastale A/1 – A/8 – A/9;
4. Di inviare il presente atto per la relativa pubblicazione al Ministero delle Finanze - Finanza Locale - per la relativa pubblicazione sul Sito Istituzionale;
5. Di rendere il presente atto, ai sensi del 4° comma, art.134 del D.Lgs.267/2000, immediatamente eseguibile.—
Delibera C.C. n. 21del 28.06.2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista l’unita proposta di deliberazione qui sopra riportata;
- Udita la relazione dell’Assessore Lanza;
- Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare integralmente sia nella parte narrativa che dispositiva l’unita proposta di deliberazione n.6 sopra riportata ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili: conferma aliquota 2010”;