n. 39 del 14/04/2006
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
CONSIDERATO che l'art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che il Comune adotti annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l'anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29 novembre 1999, n. 160/E;
VISTA la Legge 23/12/2005 n. 266 ( Finanziaria 2006), pubblicata in GU n. 302 del 29/12/05 che ha disposto la coincidenza di approvazione delle tariffe ed aliquote di imposta per i tributi locali con quello del bilancio di previsione, fissato al 31 marzo 2006 e visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2006, pubblicato in G.U. n. 75 del 30/03/2006, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2006 dal 31 marzo 2006 al 31 maggio 2006;
VISTO che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall'art. 6 del Decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”, in funzione, pertanto, al fabbisogno programmato;
ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997 e s.m.i.;
RITENUTO, di poter procedere a una nuova determinazione per l'anno 2006, per le abitazioni principali adibita a prima casa l’aliquota del 5 (cinque) per mille, già deliberate per gli esercizi precedenti stabilendo per la prima casa una maggiore detrazione pari a € 120,00 anziché a € 103,29, e per gli altri fabbricati di stabilire l’aliquota del 6 (sei) per mille;
Di determinare altresì per l'anno 2006 l'aliquota unica dell'imposta Comunale sulle aree fabbricabili (I.C.I.) nella misura del 7 (sette) per mille;
Tenuto conto che tale manovra tributaria permetterà un aumento dello stesso gettito Ici si rende necessaria per garantire gli equilibri finanziari dell’ente , a seguito dei continui tagli dei Trasferimenti Statali, e ,di conseguenza , di mantenere l’assolvimento dei principali servizi ai cittadini .
CONSIDERATO:
§ che questo Comune è dotato di P.R.G., regolarmente approvato con Decreto della Provincia di Salerno n. 59/2006 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 13.03.2006 e che pertanto le aree edificabili sono quelle che, nel detto strumento urbanistico, sono destinate alla edificazione ed individuate come zone B3, B4, B5, ERP, D1, D2, D3, D4, Fc, Fd, Fe ed Ff;
VISTA la delibera di Giunta n. 28 del 30.03.2006 con cui è stato determinato il valore delle predette aree fabbricabili.
VISTO il TU. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Dato atto che sono stati formulati i pareri ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000;
Parere di regolarità tecnico-contabile: Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del settore
F.to Dott. Maurizio Cammarano
DELIBERA
1.La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di determinare per l'anno 2006, per le abitazioni principali le aliquote già vigenti del 5 (cinque) per
mille, prevedendo tuttavia una detrazione pari a € 120,00;
3. Di stabilire per gli altri fabbricati l’aliquota del 6 (sei) per mille;
4. Di determinare per l'anno 2006 l'aliquota unica dell'imposta Comunale sulle aree fabbricabili (I.C.I.)
nella misura del 7 (sette) per mille;
5.Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Di inviare il presente atto per la relativa pubblicazione al Ministero delle Finanze –Finanza Locale- per la relativa pubblicazione sul Sito Istituzionale;