CITTA’  DI  AGROPOLI
                                                       (Provincia di Salerno)
                     
 
 
Oggetto : Aliquote ICI 2005
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n°60 del 24/03/2005 sono state riconfermate le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili applicate per l’anno 2004, come di seguito indicate :
 
Aliquota
Riferita a
Nota
6 per mille
Abitazione principale
A
6 per mille
Abitazione locata utilizzata come abitazione principale con presentazione della domanda
B
6 per mille
Immobili diversi dalle abitazioni
C
7 per mille
Alloggi non locati
D
7 per mille
Abitazioni realizzate per la vendita e non venduti dalle imprese
 
  esenti
Terreni agricoli  (Comune montano)
 
 
NOTE
A         Per abitazione principale s’intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a)      abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b)      abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c)      alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;
d)      abitazione concessa in uso gratuito dal possessore al coniuge ed ai parenti fino al secondo  grado di parentela in linea retta e/o collaterale : il beneficiario deve risiedere nel Comune di Agropoli ;
e)      abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero  o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
I casi indicati ai punti d) e e) dovranno risultare da apposita documentazione e dichiarazione (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal Comune) da presentare entro il 31 luglio di ogni anno.
 
B         Per le abitazioni locate – con contratto registrato – a soggetti qui residenti o dimoranti stabilmente per ragioni di lavoro, studio, con presentazione all’Ufficio I.C.I. di autocertificazione con indicato l’Ufficio del Registro presso cui il contratto è registrato, il relativo numero e la serie, il nome del locatario ed inoltre la data in cui è stato effettuato il versamento ai fini del rinvio od inizio del contratto.
 
C         tutti gli immobili diversi dalle abitazioni  (tipo : box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine ecc.)
 
D         per le abitazioni non principali, e per le abitazioni non locate;
 
DETRAZIONI
 
1)                 La detrazione è di € 103,29 (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e ripartita tra i proprietari che occupano l’abitazione ) per :
a)      le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ;
b)      le abitazioni date in uso gratuito a familiari;
c)      le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto ultrasessantenne o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata.
Condizione essenziale affinchè possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell’I.C.I. per l’unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell’unità immobiliare medesima.
I casi indicati ai punti b) e c) dovranno risultare da apposita documentazione e dichiarazione (utilizzando, preferibilmente, il modulo predisposto dal Comune) da presentare entro il 31 luglio di ogni anno.
 
2)         Ai soli soggetti titolari di sola pensione minima INPS la detrazione ICI viene aumentata ad      € 258,23 quando gli stessi:
a) non abbiano nel proprio nucleo familiare altri possessori di reddito;
b) non siano proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e che detta condizione sussista anche per gli altri componenti il nucleo familiare.
La detrazione è concessa su istanza del contribuente, da presentare entro il 31 luglio di ogni anno, su apposito modulo distribuito dal Comune. Restano a carico del contribuente le eventuali somme maggiori alla predetta detrazione.
 
 
NOTIZIE PER IL CONTRIBUENTE

Pagamenti – Scadenze

 
1)       entro il 30 giugno 2005 dovrà essere versata la I^ rata dell’I.C.I., corrispondente al 50% dell’imposta dovuta ;
 
2)       il saldo dovrà essere versato dall’1 al 20 dicembre 2005, ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla I^  rata;
 
3)       l’imposta potrà essere versata in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2005;
 
4)       per i versamenti del 2005, si deve fare riferimento alle rendite catastali risultanti in catasto al  1° gennaio 2005, aumentate del 5%; se, invece, il fabbricato è sprovvisto di rendita occorre far riferimento alla rendita di unità similari. Anche nel caso in cui la rendita sia soltanto “ proposta “ ai fini I.C.I. la situazione si considera come se la rendita fosse stabilmente attribuita;
 
5)    I versamenti dovranno essere intestati al  :
 
“COMUNE  DI  AGROPOLI  SERVIZIO  TESORERIA  IC.I. ”
  sul  conto  corrente  postale  10300846
 
6)      I bollettini di versamento saranno inviati a cura del Comune di Agropoli, direttamente al domicilio dei contribuenti che hanno già versato l’I.C.I. nell’anno 2004, ed inoltre saranno disponibili presso l’Ufficio I.C.I. del Comune di Agropoli o presso gli sportelli postali.

Denuncia – Scadenze

 
            Dall’1 giugno 2005 al 31 luglio 2005 dovranno essere dichiarate tutte le variazioni  e/o modificazioni intervenute nel periodo dall’1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Per tali dichiarazioni dovrà essere usato il modello approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 15/04/2005 – Prot.11558/2005/DPF/UFF.da ritirare, gratuitamente, presso l’Ufficio I.C.I. del Comune.
            Gli stampati per le dichiarazioni, le variazioni, le agevolazioni ed i moduli di versamento I.C.I. saranno in distribuzione gratuita, dal 1° giugno 2005 presso l’Ufficio I.C.I. del Comune.
 
ALIQUOTE E REGIME I.C.I. IN CASO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER FABBRICATI PERICOLANTI E NON AGIBILI
 
            Si distinguono le seguenti tre situazioni tipo, le quali, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vengono come di seguito trattate ai fini I.C.I. :
 
1)      fabbricati in ristrutturazione
a)      per il periodo compreso fra l’inizio e la fine lavori , l’I.C.I. si calcola sul valore venale dell’area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera;
b)      a lavori ultimati l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.
2)      fabbricati in manutenzione straordinaria
a)      si continua  a pagare l’I.C.I. sul valore del fabbricato esistente fino a fine lavori applicando, anche se il fabbricato non dovesse essere occupato durante la manutenzione, l’aliquota in vigore;
b)      a lavori ultimati, l’I.C.I. si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato.
3)      fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
a)      hanno diritto ad una riduzione dell’imposta del 50% per tutto il periodo in cui permane tale condizione purché siano, di fatto non utilizzati;
b)      sono compresi in questa categoria fabbricati con gravi lesioni alle strutture verticali od orizzontali, fabbricati diroccati, pericolanti o comunque con caratteristiche di fatiscenza che li rendono non più compatibili all’uso per il quale erano destinati;
c)      non sono, invece, considerati tali i fabbricati resi inagibili dallo stesso proprietario in previsione di un intervento di ristrutturazione (per i quali si applicherà quanto detto al punto 1);
d)      dal momento in cui vengono iniziati i lavori di ristrutturazione, anche i fabbricati inagibili od inabitabili si applicherà il regime di cui al punto 1) ;
e)      per poter fruire della riduzione dell’imposta del 50% occorre il preventivo accertamento della situazione di inagibilità od inabitabilità, con spese a carico del contribuente, da parte del Comune o, in alternativa, presentando una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, entro il termine per il pagamento della prima rata (30 giugno 2005).
 
Per maggiori informazioni :
 
Comune di Agropoli – Ufficio I.C.I. – Viale Europa - Agropoli
Tel. 0974 – 824151  e 846700;   Fax 0974 – 826066
 

L’Ufficio I.C.I. è aperto al pubblico  nel periodo 01 giugno / 30 giugno  2005

 
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì   dalle h. 10,00   alle  h.12,00 ;
 
- il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle h.15,30 alle h.17,30 -