Il Consiglio Comunale …..

 

DELIBERA

 

di determinare, a decorrere dal’anno 2009, le seguenti aliquote e detrazioni ICI:

 

§      aliquota ordinaria  : 7 per mille;

§      aliquota differenziata:  9 per mille per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni,  fatta eccezione per le abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti ai sensi dell’art.22 lett. c), del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’ I.C.I.;

§      aliquota ridotta: 6 per mille, per le abitazioni locate con contratti convenzionati, stipulati ai sensi dell’art.2, commi 3 e 5, della Legge n.431 del 9/12/1998; 

§      aliquota per abitazione principale: 5,00 per mille con la detrazione d’imposta di € 103,30, per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9 e per i casi non rientranti nell’esenzione;

 

Per le abitazioni equiparate all’abitazione principale dal regolamento comunale, ad esempio: abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge/genitori/figli/germani/suoceri del proprietario, (vedi Risoluzione n.12/DF del 5 giugno 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze), si applica l’esenzione di cui al D.L. n.93/2008 alle seguenti condizioni:

 

-  che tale circostanza sia stata regolarmente comunicata all’Ufficio ICI;

- che il soggetto dimorante nell’abitazione vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica, con il rispetto di tutti gli obblighi connessi alla intestazione delle utenze;

- che venga fornita prova dell’uso a titolo gratuito dell’abitazione (ad es.: contratto di comodato).

 

In ogni caso, tale esenzione riguarda solo l’immobile adibito ad abitazione, mentre per le eventuali pertinenze in uso gratuito si applica l’aliquota ordinaria.