Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 22/2/2008

1) aliquota ordinaria  : 7 per mille;

2) aliquota differenziata:  9 per mille per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni,  fatta eccezione per le abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti ai sensi dell’art.22 lett. c), del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’ I.C.I.

3) aliquota ridotta : 6 per mille, per le abitazioni locate con contratti convenzionati, stipulati ai sensi dell’art.2, commi 3 e 5, della Legge n.431 del 9/12/1998;

 

4) aliquota ridotta : 5,00 per mille per l’abitazione principale con le seguenti detrazioni d’imposta:

                a)   importo pari all’ 1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00;

                b)   importo di € 103,30;

 

5) aliquota ridotta : 5,00 per mille per l’abitazione principale  con le seguenti detrazioni d’imposta:

                 a) importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di € 200,00;

                                 b) ulteriore importo, fino a concorrenza dell’imposta residua, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

 

·          che la rendita catastale dell’abitazione principale, compresa una sola eventuale pertinenza, e indipendentemente dalla quota di possesso, non sia complessivamente superiore ad € 413,17;

·          che il contribuente non sia titolare di quote di diritti reali di godimento su altri  immobili;

·          che il contribuente abbia un ISEE, determinato sulla situazione reddituale dell’anno precedente a quello di riferimento dell’imposta,  complessivamente non superiore ad 7.000,00”;

 

6) aliquota ridotta: 5,00 per mille da applicare a:

 

·          pertinenze dell’abitazione principale, per un massimo di una per tipologia e precisamente: una cantina, un   sottotetto ed un garage, purchè utilizzate direttamente dal proprietario;                              

·          abitazioni equiparate all’abitazione principale, come da regolamento (es.: abitazioni concesse in uso gratuito a coniuge/genitori/figli/germani/suoceri del proprietario), senza detrazioni e solo per l’abitazione;

 

Gli immobili di categoria A/1, A/8  ed A/9 non detraggono l’importo pari all’1,33 per mille della base imponibile.