IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, che stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

 

VISTA la legge 23.12.1996 n.662, art.3 commi da 48 a 59 che prevede nuove disposizioni in materia di modulazione delle aliquote I.C.I;

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto consiliare n.5 del 24.04.2008;

 

      VISTO l’art.42: del D.Lgs. n. 267/2000: “Attribuzione dei Consigli”, la cui lett. f recita testualmente: “Istituzione dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 156 della legge 27.12.2006 (legge  Finanziaria 2007);

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.16 del 08.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “I.C.I.” anno 2008 – Conferma aliquote determinate per l’anno 2007;

 

VISTO il vigente statuto comunale;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n.504;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO il nuovo Regolamento Comunale approvato in data 24.04.2008 con deliberazione Consiliare n.5, che sostituisce ed annulla il precedente Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione consiliare n.89/1998 e n.5/2002;

 

VISTA la legge n.244/2007 (finanziaria per l’anno 2008) che ha prodotto variazioni agli artt.6-8 del D.Lgs. 504/92, nonché all’art.2 comma 33 del D.L.262/2006 convertito dalla legge 286/2006 e l’art.1 comma 57 della L.296/2006, che ha istituito all’art.1 commi 5-6-7-8-273-274-275-277-287 modificazioni alle sopra citate leggi;

VISTA L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008  è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore contabilità e Finanza ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs./2000;

 

DELIBERA

 

1.DI RICONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2009, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili gia in vigore per gli anni precedenti, nelle seguenti misure:

      a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale QUATTRO (4 per mille)

      b) Aliquota ordinaria SEI(6 per mille)

      c) Aree edificabili SEI(6 per mille)

      d) Aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C/2 – C/6 QUATTRO (4 per mille)

      e) Aliquota ridotta o agevolata nei seguenti casi: QUATTRO(4 per mille)

Ø        unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, abitata a residenza del socio assegnatario;

Ø       alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari;

Ø       unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per motivi di lavoro, a condizione che non risulti locata),

Ø       l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti un certificato di ricovero ed una dichiarazione sostitutiva attestante che l’abitazione non è locata;

Ø       due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime in seguito a regolare pratica edilizia. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

Ø       Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

 

2.DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2009, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30 (CENTOTRE/30).

 

3.DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

4.DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

5.DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.