VISTA la legge 23-10-1992 n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgv. 30-12-1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 4 del D. L. 8-8-1996, n. 437 converti con modificazioni con legge 24-10-1996 n. 556;
VISTO il D.Lgs 15-12-1997 n. 446;
VISTA la legge 27-12-1997 n. 449;
DATO ATTO che per l’anno 2006 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato nel termine dell’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 155 della legge 23-12-2005 n. 266;
VISTA la legge 266 del 23/12/2005 (finanziaria per l’anno 2006);
VISTO l’art. 49 del D.Lgv. 18-08-2000 n. 267;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;
1) Di confermare per l’anno 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e le detrazioni nelle seguenti misure, già in vigore nell’anno 2005 e precisamente:
a) Aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d’imposizione: sei per mille.
b) Aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2 e C6: quattro per
mille.
c) Aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale: quattro per mille;
d) Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
e) Di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali con
conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o agevolata e della detrazioni per queste previste
quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate
come abitazione principale.
f) Che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
resta fissata in € 103,29 come per legge.
2)- Di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,
immediatamente eseguibile.