PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONE PER L’ANNO 2005

 

Pareri resi ex art. 49,Decreto Legislativo 18-08-2000,n.267:

 

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

 

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

       Il Responsabile del Servizio………………………………………………………………

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

       Il Responsabile del Servizio………………………………………………………………

 

Altavilla Silentina, 20/04/2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la legge 23-10-1992 n. 421 contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il D.Lgv. 30-12-1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 4 del D. L. 8-8-1996, n. 437 converti con modificazioni con legge 24-10-1996 n. 556;

 

VISTO il D.Lgs 15-12-1997 n. 446;

 

VISTA la legge 27-12-1997 n. 449;

 

DATO ATTO che per l’anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta  è fissato nel termine dell’approvazione del  bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della legge 23-12-2000 n. 388;

 

VISTA la legge 311 del 30-12-2004 (finanziaria per l’anno 2005);

 

VISTO il D.lgs n. 314 del 30-12-2004, coordinato con la legge di conversione 1-3-2005 n. 26 di proroga termini;

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgv. 18-08-2000 n. 267;

 

Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e le detrazioni nelle seguenti misure, già in vigore nell’anno 2004 e precisamente:

 

a)  Aliquota ordinaria per tutti gli immobili oggetto d’imposizione: sei per mille.

 

b) Aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2 e C6: quattro per  

     mille.

c) Aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

    cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare

   direttamente adibita ad abitazione principale: quattro per mille;

 

d) Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

    o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

    seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

e) Di dare atto che oltre quelle previste dalle leggi si considerano altresì abitazioni principali con    

  conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o agevolata e della detrazioni per queste previste   

  quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate    

  come abitazione principale.

 

 

     f) Che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo     

         resta fissata in € 103,29  come per legge.

 

2)- Di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,   

      immediatamente eseguibile.