Per l’anno 2006 l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è applicata con le seguenti aliquote

5 per mille per abitazione principale e pertinenze;

7 per mille per immobili non locati e non utilizzati  direttamente dal proprietario; l’utilizzazione degli stessi deve essere autocertificata e comprovata dal regolare pagamento e/o iscrizione a ruolo della tarsu;

6 per mille per gli immobili adibiti a residenza e concessi in uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado e per tutti gli altri immobili;

Aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari di immobili che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 7 del regolamento ICI;

Aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari dei locali di categoria C 1 e A 10, all’interno del centro antico, dati in locazione, comodato o altro, finalizzati a nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani (18-32 anni) o donne ai sensi del regolamento attuativo della legge 215/92, il tutto risultante da un contratto redatto in forma scritta e registrato;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

€ 129,11 detrazione abitazione principale; la detrazione può essere usufruita una sola volta;

Ulteriore detrazione di € 64,55 ai sensi dell’art.15 comma 6 legge 537/93 per abitazione principale a famiglie il cui reddito complessivo derivante da pensione sociale non sia superiore a € 6.800,00;

Per aree edificabili si intendono tutte le aree che non siano agricole (E1-E2) in base al vigente Piano Regolatore Generale o non siano detenute da imprenditori agricoli con le condizioni di cui al vigente regolamento ICI.

L’Ufficio Tributi e l’Ufficio Tecnico Comunale sono a disposizione dei contribuenti per attestare la tipologia dell’area secondo il vigente PRG e fornire indicazioni sul valore venale di comune commercio. Si rammenta che la determinazione del valore venale delle aree edificabili è quella in comune commercio al 1^ gennaio di ogni anno.

Scadenze

I soggetti tenuti al pagamento devono effettuare il versamento dell’ imposta complessivamente dovuta per l’ anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. Non deve esser effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dovuto è inferiore a EURO 2.06