ICI ANNO 2008


Per effetto del D.L. 27/05/08 n° 93 (convertito in L. 126 del 24/07/2008), sono escluse dall’ I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ( ad es. garage, cantine, soffitte ) nonché le unità immobiliari ad esse assimilate dal Comune con Regolamento vigente ( art. 10 Regolamento I.C.I. ).

L’esclusione non riguarda le unità immobiliari rientranti nelle Categorie Catastali A1 Abitazioni signorili – A8 Ville – A9 Castelli.

Si pone all’attenzione che a decorrere dall’anno 2008, per il pagamento in conto corrente postale, è stato attivato un nuovo numero di conto: 88845581 con intestazione a: Equitalia E.TR. S.p.A. – Via delle Calabrie, 19/a – 84131 Salerno.

Pertanto, il precedente bollettino prestampato di c.c.p. (n.122846) non è più utilizzabile.

Il versamento in acconto per l’anno 2008, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, ovvero in un’unica soluzione, deve essere effettuato entro il: 16 giugno 2008.

Il versamento a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere effettuato entro il: 16 dicembre 2008.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento entro la scadenza prevista per il mese di dicembre, con applicazione di interessi nella misura del 3% sulla prima rata.

Le aliquote per l’anno 2008 (approvate con Delibera di C.C. n.° 53 del 22.05.2008):

v       6,50 x mille: aliquota ordinaria tranne quanto specificato ai punti successivi;

v       5,75 x mille:  - abitazioni principali e loro pertinenze;- terreni agricoli;

v       7,00 x mille: alloggi non locati, box e locali commerciali.

La detrazione per abitazione principale è pari a €.103,29.-

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

v       versamento diretto all’agente della riscossione presso la Galleria dei Servizi, via SS 19, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 12.30;

v       versamento sull'apposito NUOVO CONTO CORRENTE POSTALE n. 88845581 intestato a Equitalia E.TR. S.p.A. – Via delle Calabrie, 19/a – 84131 Salerno;

v       versamento tramite modello F24, anche per compensare il debito ICI con eventuali crediti di imposte (Irpef, Ires, irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi, indicando il codice del Comune D390;

v       con carta di credito tramite il servizio Taxtel chiamando il n.199.191.191 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00);

v       via Internet connettendosi al sito www.taxtel.it;

v       tramite gli sportelli bancomat del gruppo Intesa-SanPaolo, con qualsiasi carta Bancomat o carta di credito;

v       con Internet Banking per i correntisti di Intesa San Paolo, Banca Mediolanum, IWBank, Banca Sara e con le Agenzie delle Banche convenzionate.

            Si ricorda che l’omesso e il tardivo versamento dell’imposta sono oggetto di regolare attività di accertamento ( D.lgs. 471/97, art.13 – D.lgs.504/92, art.11 ).

Per un’esatta individuazione delle unità immobiliari considerate “assimilate”, si riporta, di seguito, la trascrizione integrale dell’art.10 del vigente Regolamento ICI

*Regolamento ICI - Art. 10 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale:


1.
Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:

a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad   abitazione principale dei soci assegnatari;

b. gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Azienda Salernitana Edilizia Residenziale - (ex Istituto Autonomo Case Popolari - I.A.C.P.);

c.  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;         

d.  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, purché iscritti all' A.I.R.E. del Comune, a condizione che non risultino locate;

e.  le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, così come individuate dall'articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell'abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.


2.
 E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a.   dai parenti in linea retta di ogni grado e da quelli in linea collaterale fino al secondo grado;

b.   dal coniuge, anche se separato o divorziato;

c.   dagli affini entro il secondo grado; purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante.

                                                                             A cura del  SERVIZIO I.C.I.