LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n.504, e successive modifiche e integrazioni,   che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  a decorrere dall'anno 1993;

 

VISTO l'articolo 6, primo e secondo comma,  del  suddetto  Decreto  Legislativo, come modificati dalla legge 23 dicembre 1996, n.662,  che impone ai comuni di stabilire l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, salvo specifiche deroghe previste dalle leggi;

 

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 49 del 13 febbraio 1998 sulla non necessità, ai fini dell’esistenza giuridica della deliberazione tariffaria in materia di I.C.I., della pubblicazione in Gazzetta ufficiale;

 

VISTO l'articolo 172,  primo comma, lettera e),  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

 

RICHIAMATA la sentenza T.A.R. Toscana sez I, 24 novembre 1998, n.667, in ordine alla motivazione della delibera tariffaria I.C.I.;

 

CONSIDERATI i vincoli derivanti dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio e le conseguenti necessità legate al sostenimento dei costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

VALUTATA la situazione finanziaria ed economica dell’Ente;

 

RITENUTO conseguentemente di confermare, per l’anno 2006, un’aliquota agevolata per abitazioni principali e terreni agricoli pari al 5,75 per mille, un’aliquota per abitazioni sfitte e box-locali commerciali pari al 7 per mille e un’aliquota per aree fabbricabili e altre abitazioni pari al 6,50 per mille;

 

RITENUTO altresì di indicare in euro 103,29 la detrazione per abitazione principale prevista dal d.lgs. 504/92, art.8, comma 2;

 

VISTO il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delibera Consiliare n. 22 del 25 marzo 2002;

 

VISTO il  parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del settore Tributi, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

 

ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’articolo 97, secondo comma, del citato D.L.vo 18 agosto 2000, n°267;

 

CON VOTI unanimi espressi ai sensi di legge

 

 

DELIBERA

 

1)       di confermare, per l’anno 2006, un’aliquota per abitazioni principali e terreni agricoli pari al 5,75 per mille;

2)       di confermare, per l’anno 2006, un’aliquota per gli alloggi non locati, box e locali commerciali nella misura pari al 7 per mille;

3)       di confermare, per l’anno 2006, un’aliquota per aree fabbricabili e altre fattispecie non ricomprese nei punti precedenti (aliquota ordinaria) pari al 6,50 per mille;

4)       di confermare, per l’anno 2006, in euro 103,29 l’importo da detrarre dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare.