CITTA’ DI POMIGLIANO D’ARCO

( Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                                                                                

     56         del 27/02/2006                                                                                              

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006

 

      OMISSIS

 

A L I Q U O T E

 

1) aliquota per unità immobiliari diverse dall’abitazione principale 7 per mille;

2) aliquota I.C.I. per abitazione principale 5,5 per mille;

3) aliquota del 3 per mille per i soggetti passivi d’imposta che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

D E T R A Z I O N I

La detrazione per abitazione principale è di € 103,29;

 

La detrazione per abitazione principale è elevata a € 154,94 per le seguenti categorie di contribuenti:

1)- pensionati I.N.P.S., soggetti passivi di imposta, con trattamento minimo e con reddito annuo lordo complessivo dell’intero nucleo familiare non superiore a € 9.598,62 con riferimento al reddito imponibile dell’anno precedente; il nucleo familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall’abitazione principale e annesse pertinenze. Sono comunque esclusi dall’agevolazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 – A/7 –A/8 –A/9 –A/10 –A/11, e le pertinenze anche se relative all’immobile su cui si applica l’agevolazione;

 

2)- nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, con invalidità totale e con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 9.598,62; il nucleo familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall’abitazione principale e annesse pertinenze; l’agevolazione si applica esclusivamente sull’abitazione principale e non sulle relative pertinenze

 

Si considera, inoltre, abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l’unico immobile posseduto, anche se con pertinenza; l’agevolazione si applica esclusivamente sull’abitazione principale e non sulle relative pertinenze.

 

L’aliquota agevolata del 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi sopraenunciati con decorrenza dall’inizio dei lavori.

La data di inizio dei lavori decorre, ai fini della presente agevolazione, dal mese successivo a quello dell’inizio degli stessi.

La richiesta di agevolazione, corredata della documentazione comprovante i requisiti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dei lavori;

                                                                             

OMISSIS