Premesso che:

-l'art.59 del D. Lgs. del 15/12/1997 n.446 in vigore dal 1/1/1999 ha attribuito la potestà

regolamentare in materia di Imposta comunale sugli immobili;

-con delibera di G.M. n. 530 del 30.11.2001 il cui contenuto si riporta integralmente venivano determinate le aliquote I CI per l'anno 2002 come segue:

ALIQUOTE

1) aliquota per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale 7 per mille;

2) aliquota I.C I. per abitazione principale 5,5 per mille;

3) aliquota del 3 per mille per i soggetti passivi d'imposta che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero dì immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

DETRAZIONI

La detrazione per abitazione principale è di € 103,29;

La detrazione per abitazione principale è elevata a € 154,94 per le seguenti/ categorie di contribuenti:

1)- pensionati I.N.P.S., soggetti passivi di imposta, con trattamento minimo e con reddito annuo lordo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a € 9.598,62 con riferimento al reddito imponibile dell'anno precedente; il nucleo V' familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. Sono comunque esclusi dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 -A/7 -A/8 -A/9

-A/10 -A/11, e le pertinenze anche se relative all'immobile su cui si applica l’agevolazione;

2)- nuclei familiari con presenza di portatori dì handicap, con invalidità totale & con reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 9.598,62; il nucleo familiare non dovrà possedere diritti reali di godimento su proprietà immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze; l'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze

Sì considera, inoltre, abitazione principale anche quella posseduta a titolo dì proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o. sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile posseduto, anche se con pertinenza; l’agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze.

L'aliquota agevolata del 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari

oggetto degli interventi sopra enunciati con decorrenza dall'inizio dei lavori.

La dalla di inizio dei lavori decorre, ai fini della presente agevolazione, dal mese

successivo a quello dell'inizio degli stessi.

La richiesta di agevolazione, corredata della documentazione comprovante i requisiti.

deve avvenire, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dei lavori;

- visto a delibera di Consiglio Comunale n" 92 del 22/10/2001 ad oggetto " Delibero di CC. nn. da 73 a 83 del 28/09/2001. Riapprovazione delibera n° 78 - Proposta al Consiglio Comunale di adozione del Regolamento I.C.I.;