(Provincia di Napoli)
(Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2007)
Per l’anno 2008 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni ICI:
a) All’abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo d’imposta per la quale si applica la detrazione per abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
b) Agli alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta, fino al 2° grado, che vi risiedono anagraficamente: aliquota del 5,5 per mille. Si precisa, a tale riguardo, che sono parenti fino al 2° grado i genitori, i figli, i nipoti rispetto ai nonni e viceversa. Si precisa, altresì, che non rientra in tale ipotesi il coniuge non comproprietario dell’immobile, ancorché residente anagraficamente in esso. A queste abitazioni non si può applicare la detrazione per l’abitazione principale;
c) Agli alloggi locati: aliquota ordinaria 5,5 per mille. A tal fine l’immobile si considera locato in presenza di un contratto di locazione redatto nel rispetto della normativa civilistica e fiscale in vigore;
d) Agli alloggi non locati: aliquota del 9 per mille;
e) Altre abitazioni (Gruppo catastale A ) non rientranti nei casi precedenti, di cui alle lettere a), b), c) e d): aliquota del 7 per mille;
f) Ai fabbricati appartenenti alle categorie catastali C1 e C3, nonché a tutti gli immobili di categoria D: aliquota del 6,5 per mille;
g) Ai terreni agricoli, alle aree fabbricabili e agli altri fabbricati: aliquota del 5,5 per mille;
h) Euro 103,29: detrazione spettante per l’abitazione principale;
i) Euro 180,00: detrazione spettante per l’abitazione principale nel caso in cui sia presente nel nucleo familiare un portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e l’indicatore ISEE, riferito al nucleo familiare stesso, sia inferiore ad €. 16.675,62. Per beneficiare di tale detrazione, il contribuente, entro i termini di presentazione della dichiarazione ICI, deve autocertificare la presenza nel proprio nucleo familiare di un portatore di handicap e produrre la certificazione ISEE.