VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina sull’ I.C.I. approvato con delibera consiliare n. 43 del 22.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388 con il quale si stabilisce che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

VISTA la delibera di G.M. n° 55 del 04/03/2003 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2003, nonché  la successiva di modifica n° 80 del 03/04/2003, nonché le delibera di G.C. n°107 del 10/05/2004 e la n°105 del 7/05/2005;

DATO ATTO:

- che la legge finanziaria 266/2005 differisce al 31/03/2006 il termine per l’approvazione del bilancio previsionale per l’esercizio 2006;

- delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta I.C.I.:

1.      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4‰, né superiore al 7‰ e può essere diversificata entro tale limite con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati ed infine può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2.      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque in misura non inferiore al 4‰, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3.      la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 2001 in  € 206,58;

4.      l’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa l’importo della detrazione di  € 103,29, può essere elevato fino  € 258,22, nel rispetto del riequilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5.      limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore  ad € 258,22; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6.      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7.      i Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

RITENUTO:

1.      confermare per il 2006 l’aliquota dell’imposta al  7‰ ( sette per mille) per l’abitazione principale e per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni;

2.      determinare l’importo della detrazione per l’abitazione principale in € 206,58;

3.      determinare la detrazione per l’abitazione principale in € 258,00 per i portatori di handicap con attestato di invalidità civile precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;

4.      avvalersi della facoltà di considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;

5.      sono altresì equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

a)                                 ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado ( genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b)                                al coniuge, ancorché separato o divorziato; 

VISTO la Legge finanziaria per il 2006 n°266 del 30/12/2005;

VISTO l’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

 

d e l i b e r a

 

1.      Confermare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata nel Comune di Ischia nella misura del 7‰ ( sette per mille) per tutte le unità immobiliari a qualsiasi uso destinate, per i terreni agricoli e per le aree edificabili;

2.      determinare in:

Ø                   € 206,58 l’importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Ø                   € 258,00 la detrazione per abitazione principale per i portatori di handicap con attestato di invalidità precisando che tale detrazione verrà applicata al nucleo familiare, risultante da stato di famiglia, in cui è presente un portatore di handicap;

3.      Considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che detta unità non sia data in uso ad altri, compreso parenti ed affini;

4.      Equiparate alle abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito:

Ø      ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

Ø      al coniuge, ancorché separato o divorziato; 

5.      Stimare, il gettito complessivo previsionale dell’imposta, data l’invarianza di aliquote e detrazioni, pari ad € 4.850.000,00 che verrà iscritto nel bilancio di previsione 2006;

6.      Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Responsabile della 2^ Area del Settore Finanziario;

7.      Copia della presente deliberazione è trasmessa, a cura della Segreteria,  alla Società Genesis S.r.l,  con obbligo per quest’ultima di dare la più ampia conoscenza ai contribuenti dell’aliquota e delle agevolazioni come sopra deliberate, nonché curare l’inserimento dei dati e delle risultanze nella banca dati del  C.N.C.  e dell’ANCI;

8.      Allegare al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

9.      Dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.