COMUNE DI ANACAPRI

(Prov. Di Napoli)

 

ALIQUOTE ICI ANNO 2008 (Estratto della D.C.C. n. 3 del 31/03/2008)

 

a)      aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille.

b)      aliquota ICI nella misura del 5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente.

La detrazione di cui all’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 per l’anno 2008 è pari a Euro 103,29 relativamente all’abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente (per una corretta applicazione si vedano le norme sotto riportate).

 

                                                                                    Il Funzionario Responsabile ICI

                                                                                            (d.ssa Adele Ipomea)

 

 

UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

L’art. 21 del Regolamento Comunale sulla disciplina dell’ICI indica quali sono le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale tra cui:

-          Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea  retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) quando questi ultimi ne possiedono la nuda proprietà e vi dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Tale condizione deve essere dichiarata con apposita dichiarazione di atto di notorietà entro il 31 dicembre ed ha efficacia fino a comunicazione scritta della variazione.

 

 

ULTERIORE DETRAZIONE STATALE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

Comma 2 bis dell’art. 8 D.Lgs. 504/1992 introdotto dall’art. 1, comma 5, della L. 244/2007:

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta  a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 si applica altresì a quelle unità immobiliari per le quali il legislatore ha espressamente esteso la disciplina dell’abitazione principale vale a dire quelle contemplate dall’art. 8 comma 4 e dall’art. 6 comma 3 bis del D.Lgs. 504/92.

 

Comma 2 ter D.Lgs. 504/1992 introdotto dall’art. 1, comma 5, della L. 244/2007:

L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad accezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

Ulteriore detrazione statale per abitazione principale – Risoluzione Ministero  dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31/01/2008.

L’ulteriore detrazione ICI deve essere fruita sin dal momento dell’acconto ICI e si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale.

Non si applica invece agli immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 21 del Regolamento comunale ICI.