Comune di Anacapri
(prov. di Napoli)
 
ESTRATTO DELLA D.G.C. ADOTTATA DAL COMUNE DI ANACAPRI (PROV. DI NAPOLI) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2005 N. 162 DEL 06/07/2004.
 
Stabilite le aliquote fissate per l’anno 2005 e così commisurate:

  1. aliquota ordinaria ICI nella misura del 7 per mille;

  2. aliquota ICI nella misura del 5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed equiparate del soggetto passivo residente;
Funzionario Responsabile ICI
(dott.ssa Adele Ipomea) 
Articolo 21
Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché‚ possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) quando questi ultimi ne possiedono la nuda proprietà e vi dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
 
Articolo 22
Detrazione per l'abitazione principale

  1. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

  2. Con la deliberazione di cui all’art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a Euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

  3. L’importo della detrazione può essere elevato anche oltre Euro 258,23, e fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso , tuttavia, l’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

  4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

  5. La detrazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica:
a) Per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A1, A8 e A9;
b) Per i fabbricati di qualsiasi categoria con annessa piscina o vasca ornamentale (sup. a mq. 6), così come urbanisticamente definibili;
c) Per i soggetti passivi il cui coniuge (non legalmente separato) non abbia la residenza anagrafica nel fabbricato oggetto della presente detrazione.
I soggetti così individuati potranno beneficiare della sola detrazione prevista dalla Legge, pari a Euro 103,29.
La decadenza dal beneficio della detrazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo decorre dall’anno successivo al verificarsi dell’evento.
Il presente articolo è stato modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 7.3.2003 ed ha efficacia, come per legge, a partire dal 1^ gennaio 2003.