Articolo 21
Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché‚ possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) quando questi ultimi ne possiedono la nuda proprietà e vi dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
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Articolo 22
Detrazione per l'abitazione principale
a) Per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria A1, A8 e A9; b) Per i fabbricati di qualsiasi categoria con annessa piscina o vasca ornamentale (sup. a mq. 6), così come urbanisticamente definibili;
c) Per i soggetti passivi il cui coniuge (non legalmente separato) non abbia la residenza anagrafica nel fabbricato oggetto della presente detrazione. I soggetti così individuati potranno beneficiare della sola detrazione prevista dalla Legge, pari a Euro 103,29.
La decadenza dal beneficio della detrazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo decorre dall’anno successivo al verificarsi dell’evento.
Il presente articolo è stato modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 7.3.2003 ed ha efficacia, come per legge, a partire dal 1^ gennaio 2003.
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