C O M U N E D I B O S C O R E A L E P r o v i n c i a d i N a p o l i COPIA
Prot. 5597_________
Spedita il 10 Marzo 2008
DELIBERAZIONE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N° 5 del 29.02.2008
RELAZIONE ISTRUTTORI
A
OGGETTO: Determinazione dell’aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e detrazione per l’abitazione principale da applicare per l’anno 2008.
- Visto il D.lgs 30.12.1992 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni istituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) con decorrenza 01.01.1993;
- Visto l’art. 1 comma 168 della legge 27.12.2006 n° 296, il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali ed i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Visto il punto 2, comma 53 dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n° 662 s.m.i., che stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o dagli alloggi non locati;
- Visto il punto 3, comma 55, dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n° 662 s.m.i., stabilisce che, a decorrere dall’anno 1997, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si può detrarre l’importo di € 103,29 elevabile fino a € 258,23;
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- Visto il regolamento per l’applicazione dell’’Imposta Comunale sugli immobili in vigore;
- Vista la legge finanziaria n° 244 del 24.12.2007;
- Considerato che il fabbisogno finanziario del bilancio, al fine di mantenere gli equilibri tra i titoli di entrata e le varie categorie di spesa, induce ad un ipotesi di gettito che non potrebbe essere inferiore a quello che si determina applicando le aliquote del 6 e 7 per mille;
- Considerato, ancora, che dette aliquote, che di seguito si propongono per l’anno 2008, possono garantire il gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità come per gli anni precedenti:
- 1) Aliquota al 6 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- 2) Aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
- • Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, locati e non, altri immobili a qualsiasi uso adibiti, aree fabbricabili, terreni agricoli;
- Dato atto che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare pari a € 129,11 (art. 8 del D.lgs 504/92 del testo sostituito dal comma 55 art. 3 legge 662/96) come detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze;
- Che, per abitazione principale, si intende quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria, del contribuente che la possiede, a titolo di proprietà, usufrutto e altro diritto reale (art. 1 comma 173 legge 296/2006);
- Che abitazioni principali sono definite le unità immobiliari, appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa i cui soci assegnatari abbiano la residenza anagrafica, salvo prova contraria, ai sensi del comma 173 art. 1 legge n° 296/2006;
- Che abitazioni principali sono definite le unità immobiliari, dell’Istituto Autonomo Case Popolare, i cui assegnatari, a titolo di proprietari, (art. 8 Dlgs 504/92), abbiano la residenza anagrafica, salvo prova contraria, (art. 1 comma 173 legge 296/2006);
- Che abitazioni principali sono definite le unità immobiliari, possedute nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che le stesse non risultino locate (art. 1 comma 4 ter legge 75/93);
- Che il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta ici applicando l’aliquota deliberata per l’abitazione principale e la detrazione di cui all’art. 8 del D.lgs 502/92 in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non sia titolare di medesimo diritto su un altro immobile
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destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune di Boscoreale.
Il Responsabile dell’Istruttoria
F.to Dr. Ciro D’Aquino
IL CAPO SETTORE
Vista la relazione istruttoria;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000 di approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto l’art. 1 comma 156 della legge finanziaria n° 296 del 27.12.2006, che stabilisce che l’aliquota ICI sia determinata dal Consiglio Comunale;
Vista la legge finanziaria 2008 n° 244 del 24.12.2007;
Per tutto quanto indicato nella relazione istruttoria che qui si intende integralmente riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale
PROPONE DI DELIBERARE
1) applicare la detrazione di €. 129,11 sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze per l’anno 2008.
2) determinare per l’anno 2008 la seguenti aliquote:
- a) 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze;
- b) Aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
- • Fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, locati e non, altri immobili a qualsiasi uso adibiti, aree fabbricabili e terreni agricoli;
3)Inviare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai fini del controllo di cui all’art.78 del D.Lgs. 504/93.