Provincia di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 del 14 maggio 2008
Oggetto : Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote ICI - Anno 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, prevede che i Comuni sono tenuti annualmente a determinare le aliquote ICI;
Vista la Legge 23/12/1996 n. 662 art 53 e 54 che ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 art. 58 di modifica e adeguamento delle disposizioni del D.Lgs. n. 504/92;
Viste le precedenti delibere:
- di Giunta Comunale n° 66 del 11/05/2005 - nuove le tariffe per l’anno 2005 ovvero: 6 per mille per abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili, detrazione prima casa € 103,29;
- di Giunta Comunale n° 57 del 28/04/2006 con cui sono state confermate per l’anno 2006 le aliquote del 2005;
- di Giunta Comunale n° 21 del 19/03/2007 e relativa Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2007 con cui sono state confermate per l’anno 2007 le aliquote del 2006;
Visto :
- che con la Legge Finanziaria 2007 al comma 156 è stato stabilito che le aliquote ICI vengono deliberate dal Consiglio Comunale;
- che con Decreto del Ministero degli Interni del 20/03/2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2008 è stato differito al 31 maggio 2008;
Considerato che in tal modo, come per gli anni precedenti, ci si propone:
- di ridurre il crescente fenomeno di penuria di case da locare;
- di favorire e stimolare il mercato delle locazioni immobiliari per venire incontro alle esigenze da parte dei cittadini e delle famiglie che si ritrovano in precarie condizioni (sfratti esecutivi, ecc.);
- di attenuare l’uso di abitazioni solo per alcuni periodi dell’anno e stimolare, viceversa, la loro immissione sul mercato delle locazioni;
Visto che la programmazione dell’Ente, l’erogazione dei servizi in corso ed il finanziamento dei rapporti contrattuali in essere derivanti da atti amministrativi esecutivi, richiedono inevitabilmente il reperimento di sufficienti risorse finanziarie;
Tenuto conto che il crescente federalismo impone agli Enti locali scelte precise in materia di politica fiscale;
Vista la Legge Finanziaria per l’anno 2008 n. 244 del 24/12/2007 che ha disposto un’ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale;
Visto il vigente regolamento ICI;
Considerato che, esaminato il bilancio predisposto per l’esercizio finanziario 2007, si ritiene opportuno confermare le aliquote in essere la cui applicazione comporta un gettito complessivo nel bilancio 2008 così distinto:
Abitazioni principali – aliquota 6 per mille |
195.000 |
Detrazione statale – Legge Finanziaria 2008 |
120.000 |
Altri fabbricati e terreni – aliquota 7 per mille |
465.000 |
Totale previsione in entrata |
780.000 |
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2008 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote come si riportano qui di seguito:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione di € 103.29 sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze commisurata al periodo di possesso, in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
DETRAZIONE STATALE DELL’1,33 PER MILLE
Come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 - Finanziaria 2008 – dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo, pari all’ 1,33 per mille del valore imponibile, ai fini ICI, dell’abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Tale detrazione spetta, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e nel limite massimo di € 200,00. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la fruizione di detta detrazione valgono le medesime disposizioni fissate per la detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune. Tale disposto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dall’IACP per le case popolari e simili.
La detrazione statale dell’1,33 per mille non spetta:
- alle abitazioni censite in Catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- al contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non assegnatario della casa coniugale ma che sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune dove è ubicata la ex casa coniugale;
- ai soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- ai proprietari di abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito.
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U.T.C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
VERSAMENTI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale – con decreto del 3 aprile 2008 ha introdotto l’obbligo di apertura di un nuovo Conto Corrente Postale dedicato per ciascuno dei Comuni per i quali l’Agente della Riscossione effettuerà l’incasso ICI per l’annualità 2008.
In virtù del rapporto esistente, l’Equitalia Polis s.p.a. ha predisposto per il Comune di Trecase un nuovo Conto Corrente postale avente la seguente intestazione: Equitalia Polis S.p.A. Trecase – NA – ICI con il C/C n. 88639919.
I bollettini di conto corrente postale saranno inviati, a cura del Concessionario della riscossione, direttamente al domicilio dei contribuenti che hanno già versato l’ICI nell’anno 2007 e saranno anche disponibili presso gli sportelli della Equitalia Polis s.p.a. e presso l’Ufficio Tributi del Comune di Trecase.
Il pagamento potrà essere eseguito utilizzando i seguenti canali:
- presso gli sportelli di Equitalia Polis della provincia di riferimento (nel caso di versamento a mezzo F24 presso gli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale);
- presso gli Istituti di Credito convenzionati con l’Agente della Riscossione ed autorizzati con la presente convenzione a rilasciare quietanza liberatoria (nel caso di versamento a mezzo bollettino);
- presso tutti gli Istituti di Credito (nel caso di versamento a mezzo F24);
- presso gli sportelli postali;
- tramite il sito internet www.equitaliapolis.it con carta di credito o con modalità Bank Pass (nel caso di versamento a mezzo F24 mediante il sito internet dei diversi operatori economici abilitati se il contribuente è titolare di conto).
Nella compilazione del mod. F24 è indispensabile indicare il codice catastale del Comune di Trecase M280 e i codici dei tributi :
- 3901 per ICI abitazione principale;
- 3902 per ICI terreni agricoli;
- 3903 per ICI aree fabbricabili;
- 3904 per ICI altri fabbricati.
Non si fa luogo al pagamento qualora l’importo annuo sia inferiore o uguale a € 6,00 (sei). L’importo totale da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro superiore qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.
Scadenze:
- rata di acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta) …….. Entro il 16 giugno 2008
- rata a saldo …………………………………………….. Entro il 16 dicembre 2008
- versamento in unica soluzione ………………………… Entro il 16 giugno 2008
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione per l’anno 2008 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote dell’anno 2007;
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto, proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2008 le aliquote ICI già applicate per l’anno 2007 come di seguito riportate e precisamente:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione di € 103.29 sull’imposta totale dovuta per l’abitazione principale e sue pertinenze commisurata al periodo di possesso, in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
DETRAZIONE STATALE DELL’1,33 PER MILLE
Come disposto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 - Finanziaria 2008 – dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo, pari all’ 1,33 per mille del valore imponibile, ai fini ICI, dell’abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Tale detrazione spetta, sino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e nel limite massimo di € 200,00. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la fruizione di detta detrazione valgono le medesime disposizioni fissate per la detrazione per l’abitazione principale deliberata dal Comune. Tale disposto si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dall’IACP per le case popolari e simili.
La detrazione statale dell’1,33 per mille non spetta:
- alle abitazioni censite in Catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- al contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non assegnatario della casa coniugale ma che sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune dove è ubicata la ex casa coniugale;
- ai soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- ai proprietari di abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito.
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
VERSAMENTI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale – con decreto del 3 aprile 2008 ha introdotto l’obbligo di apertura di un nuovo Conto Corrente Postale dedicato per ciascuno dei Comuni per i quali l’Agente della Riscossione effettuerà l’incasso ICI per l’annualità 2008.
In virtù del rapporto esistente, l’Equitalia Polis s.p.a. ha predisposto per il Comune di Trecase un nuovo Conto Corrente postale avente la seguente intestazione: Equitalia Polis S.p.A. Trecase – NA – ICI con il C/C n. 88639919.
I bollettini di conto corrente postale saranno inviati, a cura del Concessionario della riscossione, direttamente al domicilio dei contribuenti che hanno già versato l’ICI nell’anno 2007 e saranno anche disponibili presso gli sportelli della Equitalia Polis s.p.a. e presso l’Ufficio Tributi del Comune di Trecase.
Il pagamento potrà essere eseguito utilizzando i seguenti canali:
- presso gli sportelli di Equitalia Polis della provincia di riferimento (nel caso di versamento a mezzo F24 presso gli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale);
- presso gli Istituti di Credito convenzionati con l’Agente della Riscossione ed autorizzati con la presente convenzione a rilasciare quietanza liberatoria (nel caso di versamento a mezzo bollettino);
- presso tutti gli Istituti di Credito (nel caso di versamento a mezzo F24);
- presso gli sportelli postali;
- tramite il sito internet www.equitaliapolis.it con carta di credito o con modalità Bank Pass (nel caso di versamento a mezzo F24 mediante il sito internet dei diversi operatori economici abilitati se il contribuente è titolare di conto).
Nella compilazione del mod. F24 è indispensabile indicare il codice catastale del Comune di Trecase M280 e i codici dei tributi :
- 3901 per ICI abitazione principale;
- 3902 per ICI terreni agricoli;
- 3903 per ICI aree fabbricabili;
- 3904 per ICI altri fabbricati.
Non si fa luogo al pagamento qualora l’importo annuo sia inferiore o uguale a € 6,00 (sei). L’importo totale da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro superiore qualora la frazione dei decimali sia superiore a 49 centesimi.
Scadenze:
- rata di acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta) …….. Entro il 16 giugno 2008
- rata a saldo …………………………………………….. Entro il 16 dicembre 2008
- versamento in unica soluzione ………………………… Entro il 16 giugno 2008
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.