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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 19 aprile 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 6 del d.lgs. 504/92 prevede che i Comuni sono tenuti annualmente a determinare le aliquote ICI;
Viste le precedenti delibere:
- di Giunta Comunale n° 66 del 11/05/2005 - nuove le tariffe per l’anno 2005 ovvero: 6 per mille per abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili, detrazione prima casa € 103,29;
- di Giunta Comunale n° 57 del 28/04/2006 con cui sono state confermate per l’anno 2006 le aliquote del 2005;
Visto :
- che con
- che con Decreto del Ministero degli Interni del 30/11/2006 è stato differito al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007;
Considerato che in tal modo, come per gli anni precedenti, ci si propone:
- di ridurre il crescente fenomeno di penuria di case da locare;
- di favorire e stimolare il mercato delle locazioni immobiliari per venire incontro alle esigenze da parte dei cittadini e delle famiglie che si ritrovano in precarie condizioni (sfratti esecutivi, ecc.);
- di attenuare l’uso di abitazioni solo per alcuni periodi dell’anno e stimolare, viceversa, la loro immissione sul mercato delle locazioni;
Visto che la programmazione dell’Ente, l’erogazione dei servizi in corso ed il finanziamento dei rapporti contrattuali in essere derivanti da atti amministrativi esecutivi, richiedono inevitabilmente il reperimento di sufficienti risorse finanziarie;
Tenuto conto che il crescente federalismo impone agli Enti locali scelte precise in materia di politica fiscale;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto il vigente regolamento ICI;
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2007 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote come si riportano qui di seguito:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione di €
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione per l’anno 2007 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote dell’anno 2006
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 19 marzo 2007 avente ad oggetto: Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote ICI. Anno
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il seguente esito della votazione effettuata:
Presenti: n.
Votanti: n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari: n.
Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto:
1) confermare per l’anno 2007 le aliquote ICI già applicate per l’anno 2006 come di seguito riportate e precisamente:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione di €
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione dell’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.