(Estratto della Delibera di G.C. n. 57 del 28-04-2006)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 26.2.97 furono stabiliti i criteri per la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili siti in questo Comune;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 62 del 26.2.98 sono state riconfermate le tariffe ICI del 1997 per l’anno 1998;
- che con delibera n°1/C del 28.2.98 del Commissario Prefettizio è stata confermata la innanzi citata deliberazione;
- che con delibera n° 18 del 30.03.99 del Consiglio comunale le tariffe ICI sono state confermate anche per l’anno 1999;
- che con delibera n. 2 del 31-3-2000 del Consiglio Comunale, le tariffe ICI sono state confermate per l’anno 2000;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 25 del 2-3-2001, sono state nuovamente confermate le tariffe ICI relative all’anno 2000;
- che con delibera n° 26 del 28.02.02 sono state di nuovo riconfermate le tariffe dell’anno 2001 per l’anno 2002;
- che con delibera di G.M. n° 33 del 10/03/2003 sono state di nuovo riconfermate le tariffe dell’anno 2002 per l’anno 2003;
- che con delibera di G.M. n° 33 del 16/04/2004 sono state di nuovo riconfermate le tariffe dell’anno 2003 per l’anno 2004;
- che con delibera di G.M. n° 66 del 11/05/2005 sono state approvate nuove le tariffe per l’anno 2005 ai fini del mantenimento dell’equilibrio del bilancio ovvero: 6 per mille per abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili, detrazione prima casa € 103,29;
- che l’art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, stabilisce che il Consiglio Comunale in materia di tributi ha competenza relativamente alla sola istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- che l’art. 6 del d.lgs. 504/92 prevede che i Comuni sono tenuti annualmente a determinare le aliquote ICI;
- che con decreto ministeriale del 27/03/2006 è stato differito al 31 maggio 2006 il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006;
Considerato che in tal modo, come per l’anno precedente, ci si propone:
- di ridurre il crescente fenomeno di penuria di case da locare;
- di favorire e stimolare il mercato delle locazioni immobiliari per venire incontro alle esigenze da parte dei cittadini e delle famiglie che si ritrovano in precarie condizioni di vita in quanto interessate da sfratti esecutivi;
- di attenuare l’uso di abitazioni solo per alcuni periodi dell’anno e stimolare, viceversa, la loro immissione sul mercato delle locazioni;
Visto che la programmazione dell’Ente, l’erogazione dei servizi in corso ed il finanziamento dei rapporti contrattuali in essere derivanti da atti amministrativi esecutivi, richiedono inevitabilmente il reperimento di sufficienti risorse finanziarie;
Tenuto conto dei tagli effettuati ai trasferimenti erariali e considerata la necessità di confermare i servizi già erogati dall’Ente;
Tenuto conto che il crescente federalismo impone agli Enti locali scelte precise in materia di politica fiscale;
Considerata la sempre crescente necessità dell’ente di reperire risorse per far fronte alle maggiori incombenze che il federalismo comporta;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto il vigente regolamento ICI;
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2006 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare le aliquote come si riportano qui di seguito:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare ad una distanza non superiore a 100 mt. in linea d’aria dall’abitazione principale, iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione di € 103.29 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge. Tale agevolazione deve essere comunicata all’Ufficio Tributi per iscritto, nei termini previsti per le dichiarazioni ICI, con allegata certificazione A.S.L. dalla quale si evince il grado di handicap riconosciuto.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di cui al punto 2) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato, a condizione che il soggetto passivo sia residente in Trecase e l’utilizzatore nell’immobile da tassare.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7 °/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione d’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Visto che la programmazione dell’Ente, l’erogazione dei servizi in corso ed il finanziamento dei rapporti contrattuali in essere derivanti da atti amministrativi esecutivi, richiedono inevitabilmente il reperimento di sufficienti risorse finanziarie;
Tenuto conto dei tagli effettuati ai trasferimenti erariali e considerata la necessità di confermare i servizi già erogati dall’Ente;
Tenuto conto che il crescente federalismo impone agli Enti locali scelte precise in materia di politica fiscale;
Considerata la sempre crescente necessità dell’ente di reperire risorse per far fronte alle maggiori incombenze che il federalismo comporta;
Considerato che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2006 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale confermare per l’anno 2006 le aliquoteI.C.I. già applicate per l’anno 2005;
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49,comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
approvare l’allegata proposta di deliberazione e, per l’effetto
A) ABITAZIONE PRINCIPALE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione € 103.29 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di cui al punto 2) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’ uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato, a condizione che il soggetto passivo sia residente in Trecase e l’utilizzatore nell’immobile da tassare.
6) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7°/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7°/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione d’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.