(Estratto della Delibera di G.M. n. 60 del 11-05-2005)
Premesso:
- che con delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 26.2.97 furono stabiliti i criteri per la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili siti in questo Comune;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 62 del 26.2.98 furono riconfermate le tariffe ICI del 1997 per l’anno 1998;
- che con delibera n°1/C del 28.2.98 del Commissario Prefettizio fu confermata la innanzi citata deliberazione;
- che con delibera n° 18 del 30.03.99 del Consiglio comunale le tariffe ICI furono confermate anche per l’anno 1999;
- che con delibera n. 2 del 31-3-2000 del Consiglio Comunale, le tariffe ICI furono confermate per l’anno 2000;
- che con delibera di Giunta Municipale n. 25 del 2-3-2001, furono nuovamente confermate le tariffe ICI relative all’anno 2000;
- che con delibera n° 26 del 28.02.02 furono di nuovo riconfermate le tariffe dell’anno 2001 per l’anno 2002;
- che con delibera di G.M. n° 33 del 10/03/2003 furono di nuovo riconfermate le tariffe dell’anno 2002 per l’anno 2003;
- che l’art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, stabilisce che il Consiglio Comunale in materia di tributi ha competenza relativamente alla sola istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- che l’art. 6 del d.lgs. 504/92 prevede che i Comuni sono tenuti annualmente a determinare le aliquote ICI;
- che con l’art. 1 del D.L. 31-3-2005 n. 44 è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 al 31-05-2005;
Visto che la programmazione dell’Ente, l’erogazione dei servizi in corso ed il finanziamento dei rapporti contrattuali in essere derivanti da atti amministrativi esecutivi, richiedono inevitabilmente il reperimento di sufficienti risorse finanziarie;
Tenuto conto dei tagli effettuati ai trasferimenti erariali e considerata la necessità di confermare i servizi già erogati dall’Ente;
Tenuto conto che il crescente federalismo impone agli Enti locali scelte precise in materia di politica fiscale;
Considerata la sempre crescente necessità dell’ente di reperire risorse per far fronte alle maggiori incombenze che il federalismo comporta;
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Visto il vigente regolamento ICI;
Ritenuto di modificare le aliquote ICI in modo di:
- ridurre il crescente fenomeno di penuria di case da locare;
- favorire e stimolare il mercato delle locazioni immobiliari per venire incontro alle esigenze dei cittadini e delle famiglie che si ritrovano in precarie condizioni di vita in quanto interessate da sfratti esecutivi;
- attenuare l’uso di abitazioni solo per alcuni periodi dell’anno e stimolare, viceversa, la loro immissione sul mercato delle locazioni;
Considerato che dal 1997 le aliquote ICI non sono state mai modificate e che ai fini del mantenimento dell’equilibrio del Bilancio di previsione anno 2005 risulta necessario per l’Amministrazione Comunale applicare un aumento delle aliquote da applicare;
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Approvare l’allegata proposta di deliberazione e per l’effetto:
- Per l’anno 2005 l’applicazione delle aliquote ICI come di seguito riportate e precisamente:
A) ABITAZIONE PRINCIPALE
1) Aliquota 6°/00 (sei per mille) applicabile all’abitazione principale e sue pertinenze (box-garage, posto auto, cantine, soffitte) iscritte in Catasto nelle categorie C/2 o C/6 per un numero massimo di tre unità pertinenziali.
2) Detrazione € 103.29 in ragione del periodo di tale destinazione e fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta.
3) E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) Ulteriore agevolazione di Euro 51,65 è attribuita per l’abitazione principale a favore dei nuclei familiari in cui vi sia un portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92 con certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge.
5) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione di cui al punto 2) sono considerate abitazioni principali quelle concesse in comodato d’ uso gratuito, con scrittura privata registrata, a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado e al coniuge anche se separato, a condizione che il soggetto passivo sia residente in Trecase e l’utilizzatore nell’immobile da tassare.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
B) ALTRI IMMOBILI
1) Aliquota 7°/00 (sette per mille) (Cat.A10,B,C e D, terreni ed aree fabbricabili) di qualunque destinazione catastale, ed immobili non destinati ad abitazione principale.
2) Aliquota 7°/00 (sette per mille) - Alloggi non locati.
Riduzione d’imposta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine il soggetto passivo che intende ottenere la riduzione dell’imposta dovrà chiedere a sue spese apposita perizia all’U. T .C. In alternativa potrà essere presentata all’Ufficio Tributi del comune apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Successivamente, su conforme proposta del Presidente, data l’urgenza di provvedere
con i voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge;
D E L I B E R A
rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.