COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

(Provincia di Napoli)

 

 

 

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

 

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili: approvazione aliquote anno 2007

 

 

Premesso che con  delibera di  Giunta Comunale n. 14 del 09/03/2007  si è preso atto della proposta, da sottoporre al Consiglio Comunale,  riferita alla determinazione delle aliquote per l’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2007;

 

 

Ritenuto di sostituire il punto 8 del prospetto riepilogativo  di cui  alla citata delibera,  così come previsto dall’art. 8 c. 3  del D.Lgs  504/92 e dell’art. 58 c.3  del D.Lgs 446 /97, come di seguito riportato:

 

 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

ALIQUOTA

DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI

 

8

Persone fisiche residenti nel comune che abbiano compiuto il 70° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposta, che siano proprietarie o usufruttuarie della solo abitazione principale con annessa una sola pertinenza classificata o classificabile nelle cat. C/6 o C/2

5,5 0/00

L’importo della detrazione è aumentato fino a totale concorrenza dell’imposta riferita all’abitazione e all’unica unità pertinenziale.

A tal fine l’interessato deve inoltrare all’ufficio tributi entro il 31/08/2007 una dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza dei requisiti richiesti ovvero documentazione fiscale (mod. 730 o mod. Unico)

 

 

Dato atto che la legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha stabilito che appartiene al Consiglio Comunale la competenza relativa alla determinazione dell’aliquota dell’addizionale Comunale all’IRPEF; 

 

 

Visto il D.lgs 504/92

Visto il D.lgs 446/97

Visto il D.Lgs 267/200

 

 

PROPONE

 

 

Di approvare le aliquote ICI per l’esercizio 2007 così come formulate dalla Giunta Comunale con atto n. 14 del 09/03/2007 con la sostituzione del punto 8 del prospetto riepilogativo come di seguito riportato:

 

 

TIPOLOGIA  D’IMMOBILE

 

ALIQUOTA

DETRAZIONI   E AGEVOLAZIONI

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione  principale con relativa pertinenza da parte di persone fisiche  residenti nel comune. (La pertinenza  è limitata ad una sola unità immobiliare classificata o classificabile  nelle cat. C/6-  C/2)

 

 

 

 

5,50 o/oo

€ 103,29 – Rapportata al periodo dell’anno durante il  quale si protrae tale destinazione estensibile, per la eventuale parte residua , alle pertinenze ; la detrazione è elevata ad € 258,22 se il soggetto passivo versa in particolare  disagio economico-sociale, così come previsto dal c. 3  dell’art.8 del D.lgs 504/92 ed individuato con apposita delibera di Giunta Comunale

2

Unità immobiliari concesse  in uso gratuito ai figli o ai genitori destinate ad abitazione principale .

In tal caso è necessario produrre apposita comunicazione all’ufficio tributi, entro il 30 giugno 2007,  unitamente al certificato di  residenza anagrafica e copia dell’ultima fattura pagata dal figlio o genitore beneficiario,  alla società ENEL o  ENEL GAS a pena di decadenza dal beneficio;

 

 

 

 

 

 

5,5 o/oo

Nessuna detrazione

3

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione di immobili.

L’impresa deve effettuare  immediata dichiarazione al comune  della data di ultimazione  della costruzione e che la stessa è destinata alla vendita; inoltre deve  comunicare, entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile, i dati relativi degli acquirenti.

4 o/oo

 

Aliquota concessa per un periodo non superiore ad anni 2 a partire dalla data della comunicazione.

Nessuna detrazione

4

Tutte le altre unità  immobiliari  locate e non

7 o/oo

Nessuna detrazione

 

 

5

Terreni

7 o/oo

Nessuna detrazione

6

Aree edificabili

7 o/oo

Nessuna detrazione

7

Unità immobiliari inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

7 o/oo

L’imposta è ridotta al 50% dalla data di presentazione al comune di dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del  DPR 445/2000

8

Persone fisiche residenti nel comune che abbiano compiuto il 70° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di imposta, che siano proprietarie o usufruttuarie della solo abitazione principale con annessa una sola pertinenza classificata o classificabile nelle cat. C/6 o C/2

5,5 0/00

L’importo della detrazione è aumentato fino a totale concorrenza dell’imposta riferita all’abitazione e all’unica unità pertinenziale.

A tal fine l’interessato deve inoltrare all’ufficio tributi entro il 31/08/2007 una dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza dei requisiti richiesti ovvero documentazione fiscale (mod. 730 o mod. Unico)

 

 

 

 

 

2) di dare atto che il minor gettito derivante dall’esenzione per i contribuenti che abbiano compiuto il 70° anno di età di cui al punto 8, sarà verosimilmente compensata con il maggior gettito derivante dall’attività di accertamento che avrà un riflesso anche sull’entrata ICI ordinaria.

 

 

Dalla residenza municipale 13/04/07                                                   l’assessore alle finanze

                                                                                                          Rag. Francesco Alfano